Cassazione Penale, Sentenza n. 22912/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha aggravato la misura cautelare da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione e erronea applicazione degli artt. 272, 273 e 276 c.p.p., con censura della mancata sussistenza delle condotte tipizzate richieste per l'aggravamento (es. violazione del divieto di allontanamento o omissione dei dispositivi) e dell'utilizzo di criteri non conformi all'art. 276, comma 1‑ter c.p.p.; 2) manifesta illogicità e carenza di riscontri oggettivi dei fatti a base dell'aggravamento, ritenuti fondati su segnalazioni di terzi, dichiarazioni de relato e assenza di autonomi riscontri di polizia giudiziaria; 3) omessa considerazione della documentazione difensiva (provvedimenti autorizzativi) che avrebbe escluso le violazioni contestate. Si censurano inoltre presunte errate applicazioni degli artt. 309 e 310 c.p.p. e l'assimilazione dell'appello cautelare al riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse poiché, con successiva ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro del 2 aprile 2026, la custodia in carcere è stata sostituita con gli arresti domiciliari, eliminando l'interesse concreto all'impugnazione. La Corte osserva che i difensori non hanno dedotto circostanze a sostegno di un perdurante interesse. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non ha comportato condanna al pagamento delle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite cui il Collegio aderisce. Decisione depositata il 26/05/2026.
Norme richiamate
Riferimento alla norma che regola l'aggravamento delle misure cautelari; nel caso di specie la questione relativa all'applicazione della norma è stata prospettata dal ricorrente ma la Corte non è entrata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 276, comma 1‑ter cod. proc. pen.
Censurata dal ricorrente come norma cui il Tribunale avrebbe dovuto attenersi per verificare specifiche condotte tipizzate; dalla sentenza non emerge un'interpretazione sostanziale della norma, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuto motivo procedurale.
Richiamato dal ricorrente in quanto principio di legalità e tassatività delle misure cautelari; la Corte non si pronuncia sul merito dell'eventuale violazione per sopravvenuta carenza d'interesse.
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai limiti delle misure cautelari; nessuna interpretazione di merito è resa dalla Corte nella decisione per carenza d'interesse.
Citato dal ricorrente per contestare presunte errate procedure nella fase cautelare; la Corte non ha esaminato la questione sostanziale.
Riferimento normativo contestato dal ricorrente in relazione ai presupposti per l'aggravamento; non valutato in termini sostanziali dalla Corte nella presente pronuncia.
art. 13 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di libertà personale e alla necessità di tassatività delle limitazioni; la Corte non si è pronunciata nel merito per sopravvenuta carenza d'interesse.
Richiamato indirettamente: la Corte afferma che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta le conseguenze sfavorevoli previste dall'art. 616 (ossia la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria), conformemente all'orientamento delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Se, durante il processo di impugnazione, viene adottato un provvedimento che realizza la finalità dell'impugnazione (ad es. sostituzione della misura cautelare aggravata con una misura meno afflittiva), il ricorso può risultare inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La sopravvenuta carenza d'interesse impone al ricorrente di allegare e provare l'esistenza di un interesse residuo o di circostanze che giustifichino la prosecuzione dell'impugnazione; l'assenza di tale allegazione conduce normalmente all'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, quando la causa della sopravvenienza non sia imputabile al ricorrente, di regola non comporta la condanna alle spese processuali né l'applicazione di sanzioni pecuniarie, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.
- Quando si impugna un aggravamento della misura cautelare è importante che il ricorrente evidenzi elementi oggettivi e verificabili (provvedimenti, documentazione di polizia giudiziaria, riscontri probatori) e non si basi esclusivamente su segnalazioni di terzi o dichiarazioni de relato.
- La valutazione dell'adeguatezza degli elementi a supporto dell'aggravamento compete in primo luogo al giudice dell'esecuzione o al giudice di merito; tuttavia, in cassazione il ricorso deve essere sorretto da concrete censure giuridiche e fattuali per evitare l'estinzione per sopravvenuta insussistenza dell'interesse.
- I difensori dovrebbero tempestivamente comunicare e allegare qualsiasi documentazione sopravvenuta rilevante (ad esempio provvedimenti autorizzativi o provvedimenti che modificano la misura) e, se la misura viene modificata dopo l'impugnazione, valutare la richiesta di declaratoria di perdurante interesse o il ritiro del ricorso per evitare pronunce di inammissibilità.
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