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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21038/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal Tribunale di Milano, deducendo la contestazione della qualificazione giuridica del fatto e, in particolare, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. La sentenza di patteggiamento gli aveva applicato la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa per un fatto accertato a Milano il 19 febbraio 2024, ricondotto all'art. 73, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 309/1990. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la doglianza sulla qualificazione giuridica era formulata in modo generico e non evidenziava alcuna effettiva criticità riconducibile ai casi di impugnazione ammessi contro il patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non rientrassero nei limitati motivi di impugnazione consentiti avverso la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto fosse, per di più, del tutto generica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie contestata era quella in materia di stupefacenti; la difesa mirava a ottenere una diversa qualificazione del fatto, in particolare la riconduzione alla lieve entità.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla norma; al di fuori di tali ipotesi il ricorso è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È stata applicata la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo che esuli da tali casi è inammissibile.
  • La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere concreta e specifica: una contestazione generica non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto al di fuori dei motivi consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità e applica le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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