Cassazione Penale, Sentenza n. 20435/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Bari (riesame) che aveva annullato in parte la misura cautelare applicata dal GIP: il ricorrente contestava, con tre motivi principali, la sussistenza della gravità indiziaria e del concorso nel reato di intestazione fittizia (art. 512‑bis c.p.), sostenendo che la fattispecie è istantanea e che la sua assunzione in azienda è avvenuta dopo la presunta intestazione fraudolenta; chiedeva altresì che non fosse riconosciuto nei suoi confronti il ruolo di "amministratore di fatto" per mancanza di elementi concreti e denunciava l'insussistenza delle esigenze cautelari attuali (pericolo di reiterazione), poi ribadendo con motivi nuovi la revoca del sequestro preventivo e delle misure cautelari nei confronti di terzi (Irene Sarcina e Valentina Cilli) come sopravvenienze a suo favore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: il controllo di legittimità non consente di rivedere la valutazione del merito e del peso degli elementi probatori compiuta dal Tribunale del riesame; il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria valorizzando conversazioni intercettate e la tempistica (assunzione di Binetti a distanza di poco più di un mese dalla cristallizzazione dell'intestazione), nonché le dichiarazioni rese dall'indagato. Ha confermato che un soggetto estraneo può concorrere nel reato di intestazione fittizia se si presta, con accordo preventivo, a svolgere funzioni di amministratore di fatto agevolando la trasferimento fraudolento. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di reiterazione operata dal riesame (anche alla luce del ruolo gestionale attribuito a Binetti e dei rapporti stretti con il dominus detenuto), pur avendo sostituito la custodia con obbligo trisettimanale di presentazione alla PG per ragioni di proporzionalità. La circostanza sopravvenuta della revoca del sequestro è stata considerata irrilevante in sede di cassazione perché il provvedimento soprarriferito non esponeva le ragioni della revoca; eventuali effetti dovranno essere dedotti al giudice procedente (art. 299 c.p.p.). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Consente la trattazione orale su rituale richiesta; citato in relazione allo svolgimento dell'udienza davanti alla Corte.
Richiamato in rapporto al concorso di persone nel reato, come parametro per valutare la partecipazione di un soggetto estraneo all'intestazione fittizia.
Norma che punisce l'intestazione fittizia di beni; la Corte conferma che anche un soggetto extraneus può essere concorso se, con accordo preventivo e funzione gestionale (amministratore di fatto), agevola l'operazione fraudolenta.
Richiamato nelle censure difensive in tema di violazione procedurale/di regole istruttorie; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze proceduralmente sollevate.
art. 274 lett. a) cod. proc. pen.
Lettera a) richiamata come esigenza cautelare ritenuta a carico del ricorrente (non censurata in sede di riesame): elemento che concorreva nella valutazione complessiva delle esigenze cautelari.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Lettera c) relativa al pericolo di reiterazione; la Corte conferma che tale esigenza si valuta prognosticamente sulla personalità, modalità della condotta e contesto, e può giustificare misure non detentive se ritenuta presente.
Indicato come rimedio procedurale per far esaminare al giudice procedente sopravvenienze (es. revoca del sequestro) che possano influire sulla posizione dell'indagato.
Massime di principio
- La Cassazione non revisione i fatti: le valutazioni sulla gravità indiziaria e lo spessore degli indizi spettano al giudice del merito (GIP/Tribunale del riesame); in cassazione si verifica solo la presenza di motivazione e l'assenza di illogicità manifeste.
- Per il reato di intestazione fittizia (art. 512‑bis c.p.) non è necessario che il soggetto abbia materialmente effettuato l'atto formale di trasferimento: può concorrere anche chi, diverso dall'effettivo dominus e dal prestanome, si sia preventivamente accordato e abbia svolto funzioni di amministratore di fatto agevolando o gestendo l'impresa.
- Elementi come conversazioni intercettate e la tempistica degli incarichi/assunzioni rispetto alla formalizzazione societaria sono indici valutabili ai fini della gravità indiziaria e possono giustificare misure cautelari anche se raccolti in epoca successiva all'operazione contestata.
- La revoca di misure ablative o cautelari nei confronti di terzi può costituire elemento nuovo, ma la sua rilevanza dipende da quanto il provvedimento esplichi le ragioni della revoca; in ogni caso le sopravvenienze vanno principalmente dedotte e valutate dal giudice procedente (art. 299 c.p.p.).
- Il pericolo di reiterazione è valutazione prognostica che tiene conto della gravità del fatto, del ruolo attribuito all'indagato, dei suoi legami personali e del contesto: anche in presenza di incensuratezza la misura cautelare può trovare fondamento su tale prognosi, purché la risposta sia proporzionata (es. sostituzione della custodia con obbligo di presentazione).
- In analoghe situazioni difensive è strategico produrre documentazione precisa e cronologica (es. estratti conto, atti societari, prove di mancato coinvolgimento temporale) e puntare a dimostrare l'assenza di accordi preventivi o di funzioni gestorie concrete, perché la Corte di legittimità non rientra nel merito probatorio ma controlla la coerenza e completezza della motivazione del giudice.
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