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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33496/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la responsabilità dell'imputato in relazione al concorso nella detenzione e nel trasporto di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha censurato la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, contestando l'apprezzamento degli elementi di fatto posti a base dell'affermazione di responsabilità. Ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e immune da vizi logici, anche quanto alla partecipazione del ricorrente alla detenzione e al trasporto della droga e alla valutazione del quantitativo rilevante di sostanza stupefacente ai fini del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi investissero profili di merito, come la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, riservati al giudice di merito, il quale aveva già fornito una motivazione logica e congrua. Ha considerato inammissibili anche le censure sulle attenuanti generiche e sulla pena perché non si confrontavano effettivamente con la motivazione di appello, che valorizzava il notevole quantitativo di stupefacente trasportato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La motivazione del giudice di merito sul concorso dell'imputato nella detenzione e nel trasporto di sostanza stupefacente è insindacabile in cassazione se fondata su elementi fattuali specifici e su un ragionamento inferenziale non illogico.
  • Le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si confrontano in modo effettivo con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione, specie quando la pena sia giustificata dal quantitativo rilevante di droga trasportata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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