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Ordinanza

Ordinanza n. 1039/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Napoli sull'istanza del 08.08.2025 di rilascio della dichiarazione del responsabile dello sportello Unico per l'Immigrazione di indisponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione ai fini della successiva richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per ogni ulteriore consequenziale statuizione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SINGH MANPREET il 16\3\2026 : del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del contestuale diniego al rilascio di un permesso per attesa occupazione della Prefettura di Napoli depositato nel fascicolo telematico il 22.01.2026.

Giustizia amministrativa202600415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di rilascio della dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Napoli sull'istanza dell'8 agosto 2025, diretta a ottenere la dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro alla formalizzazione dell'assunzione, necessaria per la successiva richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il contestuale diniego del permesso per attesa occupazione. In sede cautelare ha sostenuto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro autorizzato non fosse a lui imputabile, ma dipendesse da circostanze riconducibili al datore di lavoro originario; di essersi tempestivamente attivato per reperire una nuova occupazione; di avere stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante; e di essere effettivamente inserito nel tessuto socio-economico nazionale. La censura centrale riguarda l'illegittimità di una valutazione meramente formale e automatica, fondata sulle inadempienze del primo datore di lavoro senza considerare la buona fede del lavoratore, le circostanze sopravvenute, il nuovo rapporto lavorativo e il percorso di integrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. In esito al sommario esame cautelare, ha ravvisato sufficienti profili di fumus boni iuris, ritenendo che la mancata instaurazione del rapporto originario apparisse non imputabile al lavoratore e riconducibile al datore di lavoro. Ha valorizzato la pronta ricerca di una nuova occupazione e la stipulazione di un contratto di apprendistato professionalizzante. Il Collegio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato anche quando il rapporto non sia mai stato instaurato, se la mancata instaurazione dipende da cause non imputabili al lavoratore in buona fede e questi abbia reperito una nuova opportunità lavorativa. Tale soluzione è stata ricondotta ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, che impongono una valutazione concreta e complessiva degli interessi e delle circostanze sopravvenute, evitando effetti automatici e sanzionatori a carico del lavoratore incolpevole. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe determinato la perdita immediata dello status di soggiornante regolare, il rischio di espulsione, l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa in corso e la vanificazione del percorso di integrazione. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro cui si riferisce un nulla osta non giustifica automaticamente la revoca del nulla osta o il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando dipenda da cause non imputabili al lavoratore in buona fede.
  • Ai fini della valutazione della posizione dello straniero, l'amministrazione deve considerare concretamente e complessivamente le circostanze del caso, incluse le sopravvenienze, la ricerca tempestiva di una nuova occupazione, l'effettiva attività lavorativa e il percorso di integrazione, senza limitarsi alle inadempienze del datore di lavoro originario.
  • I principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento impediscono che il lavoratore straniero incolpevole, che abbia fatto affidamento sull'ingresso regolare e si sia attivato per reperire una nuova occupazione, sia colpito da una misura automatica e sostanzialmente sanzionatoria.
  • Sussiste il periculum in mora quando la revoca del nulla osta determini la perdita dello status di soggiornante regolare, esponga al rischio di espulsione, impedisca la prosecuzione dell'attività lavorativa e vanifichi il percorso di integrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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