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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13719/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati e sostanzialmente reiterativi i motivi proposti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare sul versante soggettivo, ossia la mancanza della necessaria consapevolezza della falsità dell'incolpazione. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproducessero censure già esaminate e adeguatamente confutate in appello, evidenziando che la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi elementi indicativi della piena consapevolezza dell'imputato, anche in relazione a una causa civile connessa; ha inoltre condiviso la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'intensità del dolo.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Norma richiamata per individuare il delitto di calunnia; la Corte ha ritenuto correttamente accertati gli elementi costitutivi, soprattutto il profilo soggettivo della consapevolezza della falsità dell'accusa.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicata nel motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto motivato in ragione dell'intensità del dolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre censure già specificamente confutate dal giudice di merito è inammissibile se la motivazione impugnata dà conto in modo logico e coerente degli elementi posti a base della decisione.
  • Nel delitto di calunnia, ai fini della configurabilità del reato assume rilievo decisivo l'accertamento della consapevolezza dell'incolpante circa la falsità dell'accusa formulata nei confronti di un innocente.
  • La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice valorizzi elementi negativi concreti, come l'intensità del dolo, non essendo necessaria una confutazione analitica di tutte le allegazioni difensive.
  • Quando il ricorso non si confronta criticamente con le ragioni decisive della sentenza impugnata e si limita a reiterare contestazioni già disattese, la declaratoria di inammissibilità è la conseguenza processuale fisiologica.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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