Cassazione Penale, Ordinanza n. 20082/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte di appello, che aveva richiamato indici di natura personale e fattuale ostativi alla concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato, deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla concessione del trattamento di favore.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata quale base del reato contestato in fatto.
Norma aggravatrice del furto, richiamata per qualificare la condotta come furto aggravato.
Riferimento implicito al regime delle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in una mera contestazione di merito della motivazione, quando questa sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Il giudice che neghi le circostanze attenuanti generiche non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, potendo limitarsi a valorizzare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del diniego.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando dà conto, sia pure in sintesi, degli indici personali e fattuali ritenuti ostativi alla concessione del beneficio.
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