Parere n. 252/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Andrea Indino contro il Ministero dell'istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale della Toscana per l’annullamento della graduatoria di merito n. prot. 695 relativa al “Concorso per titoli ed esami personali docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023”, classe di concorso A018 - Filosofia e scienze umane per la Regione Toscana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria di merito n. prot. 695 del concorso per titoli ed esami per personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A018 - Filosofia e scienze umane, Regione Toscana.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva e deposito diretto presso il Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente. Successivamente l'Avvocatura generale dello Stato ha trasmesso la prova della notifica di un atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi gli effetti dell'opposizione e della conseguente trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo.
Il parere
La Sezione ha rilevato che l'opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata notificata ritualmente e tempestivamente e che il ricorso è stato conseguentemente trasposto davanti al T.A.R. Lazio, ove risulta iscritto al N.R.G. n. 12991/2025. Poiché la trasposizione determina la prosecuzione della controversia nella sede giurisdizionale ordinaria del giudice amministrativo, il ricorso straordinario non può essere esaminato nel merito ed è dichiarato improcedibile per trasposizione.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso
La rituale e tempestiva opposizione proposta ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 comporta la trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo e rende improcedibile il ricorso straordinario.
Norme richiamate
L'opposizione tempestiva determina la trasposizione del ricorso straordinario davanti al tribunale amministrativo regionale competente.
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La rituale e tempestiva opposizione proposta ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo.
- A seguito della trasposizione, il ricorso straordinario diviene improcedibile, poiché la controversia deve essere esaminata nella sede giurisdizionale davanti al tribunale amministrativo regionale.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione al T.A.R.
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio scolastico regionale della Toscana. Il ricorso riguardava la graduatoria di merito di un concorso per titoli ed esami per personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A018 - Filosofia e scienze umane, nella Regione Toscana.
Premesse e oggetto della controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della graduatoria di merito n. prot. 695, proponendo il ricorso con deposito diretto presso il Consiglio di Stato e formulando anche un'istanza sospensiva.
Opposizione dell'amministrazione
Dagli atti è risultato che l'Avvocatura generale dello Stato aveva trasmesso la prova della notifica di un atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. La Sezione ha qualificato l'opposizione come rituale e tempestiva.
Effetti della trasposizione
L'opposizione ha comportato la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo, con iscrizione del ricorso presso il T.A.R. Lazio al N.R.G. n. 12991/2025. La trasposizione sposta quindi l'esame della controversia dalla sede straordinaria alla sede giurisdizionale ordinaria del tribunale amministrativo regionale.
Decisione
Non sussistendo più i presupposti per l'esame del ricorso nella sede straordinaria, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. Il merito dell'impugnazione della graduatoria non è stato esaminato e resta devoluto al T.A.R. Lazio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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