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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34137/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza relativo all'esecuzione di un provvedimento di confisca di prevenzione nel procedimento contro Vincenzo D'Alcalà: il Tribunale di Torino aveva declinato la propria competenza ritenendo che, essendo il decreto di confisca stato modificato in appello e divenuto definitivo, la competenza esecutiva potesse spettare ad altro giudice; la Corte d'Appello aveva invece ritenuto che, nonostante la modifica in secondo grado, la competenza esecutiva spettasse al Tribunale che aveva originariamente disposto la misura. Si è discusso specificamente della rilevanza dell'art. 665 c.p.p. e delle previsioni del d.lgs. n. 159/2011 (art. 7, comma 9 e rinvio all'art. 666 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato la sussistenza di un conflitto negativo di competenza e, richiamando la giurisprudenza consolidata, ha stabilito che la competenza per le questioni esecutive relative a misure patrimoniali di prevenzione spetta al Tribunale che ha emesso il decreto applicativo della misura (Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione), anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in appello e divenuto definitivo. Ha inoltre affermato l'inapplicabilità dell'art. 665 c.p.p. alla materia esecutiva delle misure di prevenzione e che il rinvio del d.lgs. n. 159/2011 riguarda la fase di cognizione e non quella esecutiva. Pertanto gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Disciplina il conflitto di competenza; la Corte ha ritenuto configurarsi un conflitto negativo ed ha esercitato la funzione di risoluzione prevista dalla norma.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Ritenuta inapplicabile, di per sé, alla materia dell'esecuzione delle misure patrimoniali di prevenzione: non può essere utilizzato come criterio automatico per individuare il giudice dell'esecuzione nelle misure di prevenzione patrimoniali.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 7, comma 9 (rinvio all'art. 666 c.p.p.)

    Il rinvio all'art. 666 c.p.p. riguarda la fase di cognizione e non quella esecutiva; salvo espressa previsione normativa che assegni competenza alla corte d'appello, la competenza esecutiva rimane al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Applicabile alla cognizione in materia di misure di prevenzione per il rinvio operato dal d.lgs. 159/2011, ma non direttamente alla fase esecutiva secondo l'interpretazione espressa nella sentenza.

Massime di principio

  • In materia di misure patrimoniali di prevenzione, la competenza per gli atti esecutivi spetta di norma al Tribunale che ha emesso il decreto applicativo della misura, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in appello e poi è divenuto definitivo.
  • L'art. 665 c.p.p. non è idoneo, di per sé, a determinare la competenza esecutiva nelle misure di prevenzione patrimoniali; non va applicato automaticamente alla materia esecutiva.
  • I rinvii del d.lgs. n. 159/2011 all'ordinamento processuale (es. art. 666 c.p.p.) devono essere interpretati distinguendo la fase di cognizione dalla fase esecutiva: molte disposizioni del decreto rimandano alla cognizione, non spostano automaticamente la competenza esecutiva alla corte d'appello.
  • In caso di conflitto negativo di competenza (entrambi i giudici si dichiarano incompetenti), va esperita la procedura di conflitto prevista dall'art. 28 c.p.p.; la Corte chiamata a decidere risolve secondo i principi richiamati (favor per la competenza del giudice che ha applicato la misura).
  • Per valutare la competenza in casi analoghi verificare: a) data di definitività del provvedimento; b) se esistono disposizioni normative specifiche che assegnano competenza alla corte d'appello; c) natura delle modifiche operate in grado di appello (parziale revoca, ampliamento, ecc.); d) se la questione è attinente alla cognizione o all'esecuzione.

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