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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23438/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla dante causa della società ricorrente nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale. In primo grado, l'opposizione della debitrice era stata accolta e il decreto revocato, perché il titolo monitorio si fondava su un lodo irrituale ritenuto nullo per vizio di costituzione del collegio arbitrale: l'arbitro di spettanza dell'azienda sanitaria era stato nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 810 c.p.c., sul presupposto che la parte non avesse nominato tempestivamente il proprio arbitro. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi, deducendo in sostanza la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 140 e 143 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non inerte l'azienda sanitaria, mentre dagli atti risultava che la notificazione della nomina del proprio arbitro non si era perfezionata per un errore della controparte nell'indicare la sede sociale; pertanto, l'inerzia della debitrice avrebbe giustificato l'intervento sostitutivo del Presidente del Tribunale. La ricorrente sosteneva inoltre che la successiva istanza di revoca della nomina presidenziale non escludeva la precedente inerzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la negligenza della parte interessata alla notifica della nomina dell'arbitro. Ha affermato che, in materia notificatoria, la parte che abbia interesse alla notificazione di un atto non deve restare inerte, ma deve agire diligentemente per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento, anche se il mancato perfezionamento dipenda dal comportamento della controparte. L'inerzia dell'azienda sanitaria dopo il fallimento del primo tentativo di notifica aveva quindi viziato la decisione di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 810 c.p.c.

    nominazione dell'arbitro da parte del Presidente del Tribunale

    Il potere sostitutivo del Presidente del Tribunale presuppone l'effettiva mancanza di iniziativa della parte tenuta alla nomina, non essendo giustificato se la parte interessata non è rimasta inerte e il procedimento notificatorio può essere ripreso con diligenza.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 140 e 143 c.p.c. come disciplina delle notificazioni; la Corte afferma che la parte interessata alla notificazione deve attivarsi con continuità e speditezza per evitarne il fallimento e le conseguenze processuali.

  • art. 140 c.p.c.

    Norma evocata nel motivo di ricorso come parte della disciplina notificatoria; la decisione valorizza il principio di diligenza della parte nel proseguire le attività notificatorie.

  • art. 143 c.p.c.

    Norma evocata nel motivo di ricorso come parte della disciplina notificatoria; la Corte la richiama nel quadro della corretta prosecuzione del procedimento di notificazione.

Massime di principio

  • In materia di notificazioni, la parte che abbia interesse alla comunicazione dell'atto non può limitarsi a un solo tentativo fallito, ma deve attivarsi con diligenza per assicurare continuità e speditezza del procedimento.
  • Il mancato perfezionamento della notificazione, anche se dovuto al comportamento della controparte o a difficoltà nella reperibilità del destinatario, non esonera la parte interessata dall'onere di riprendere tempestivamente l'attività notificatoria.
  • Il potere sostitutivo del Presidente del Tribunale nella nomina dell'arbitro opera solo quando sia effettivamente ravvisabile l'inerzia della parte tenuta alla nomina; se la parte si sia attivata e abbia poi abbandonato il procedimento, il giudizio di merito deve verificare rigorosamente la sua condotta alla luce del principio di diligenza.
  • Ai fini della valutazione della regolarità del procedimento arbitrale e della validità del lodo, rileva non solo la tempestiva iniziativa iniziale, ma anche la successiva condotta di prosecuzione del procedimento notificatorio fino al suo esito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniArbitrato
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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