Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 27214/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., che aveva rideterminato la pena concordata in quattro anni di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati contestati nei capi a) e b). Con un unico motivo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in riferimento agli artt. 125 e 129 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale avesse motivato con mere frasi di stile, omettendo di verificare la sussistenza di cause di non punibilità immediatamente rilevabili ex art. 129 c.p.p. e di controllare l'esatta qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso contestava dunque la sufficienza della motivazione e la mancata valutazione officiosa di eventuali cause di proscioglimento, oltre alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti oggetto di concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata, all'irrogazione di una pena illegale; invece sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni per la declaratoria ex art. 129 c.p.p. e sulla qualificazione giuridica del fatto. Poiché il motivo proposto rientrava tra quelli non consentiti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure ammissibili secondo i limiti propri di tale istituto; l'accordo tra le parti comporta rinuncia ai motivi non coltivati.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    I vizi di motivazione e di violazione processuale dedotti dal ricorrente non sono utilizzabili per contestare questioni rinunciate nel concordato, salvo i limiti ammessi dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 125 c.p.p.

    La doglianza di carenza motivazionale non è scrutinabile in cassazione quando investe profili preclusi dal concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di non punibilità è censurabile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata; nel concordato in appello la relativa doglianza è inammissibile, salvo l'ipotesi di prescrizione maturata prima della sentenza di appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Per i ricorsi contro sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. dopo la riforma del 2017, il giudizio di cassazione può essere trattato de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto nell'art. 610 c.p.p. il comma 5-bis, richiamato per la trattazione de plano dei ricorsi avverso sentenze ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla regolarità del procedimento concordatario, al consenso delle parti, alla corrispondenza tra accordo e decisione e, nei limiti della pena illegale, al trattamento sanzionatorio.
  • Sono inammissibili le doglianze che mirano a riaprire questioni oggetto di rinuncia implicita nel concordato, comprese quelle sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. e sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo l'eccezione della prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
  • La deduzione di una motivazione stereotipata o di 'frasi di stile' non consente di superare le preclusioni proprie del concordato in appello quando la censura sostanzialmente investe motivi non più deducibili in sede di legittimità.
  • Per le sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello dopo la riforma del 2017, il ricorso in cassazione è trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.