Cassazione Penale, Ordinanza n. 34105/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23/01/2025. Il primo motivo contestava la qualificazione giuridica del reato, ma la Corte rileva che si trattava di censure già esaminate e disattese in appello con argomentazioni corrette, in relazione alla ripetuta violenza esercitata ai danni degli operanti per guadagnare la fuga e frustrare il controllo. Il secondo motivo lamentava l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma è stato ritenuto manifestamente generico perché si limitava a richiamare un principio di diritto e gli esiti del primo giudizio. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte osserva che la questione non era stata devoluta in appello.
Norme richiamate
La deduzione della causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibile per manifesta genericità del motivo, non essendo sufficiente il mero richiamo astratto al principio e agli esiti del giudizio di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive di motivi già scrutinati e disattesi dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logicamente e giuridicamente corretto della propria decisione.
- Il motivo di ricorso che invochi la particolare tenuità del fatto deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione di merito; il mero richiamo a principi generali o alle risultanze di precedenti fasi processuali integra genericità manifesta.
- Questioni non devolute al giudice di appello non possono essere utilmente riproposte per la prima volta in cassazione.
- La condotta di violenza reiterata posta in essere per guadagnare la fuga e sottrarsi al controllo può sostenere la qualificazione giuridica operata dal giudice di merito, se adeguatamente motivata.
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