Ordinanza n. 1313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cittadina straniera ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania - Napoli, chiedendone la riforma e la sospensione dell'esecutività. Il giudizio riguarda il provvedimento della Questura di Napoli di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. L'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d'appello, limitandosi a rilevare che essi saranno esaminati nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha ritenuto che i motivi d'appello dovessero essere adeguatamente esaminati nella successiva fase di merito, fissata per il 25 giugno 2026, senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus. Quanto al periculum, ha considerato che, nelle more, l'appellante era stata invitata a ripresentare l'istanza entro dieci giorni, indicando il luogo di effettiva dimora e confermando il precedente indirizzo o indicando quello effettivo. In ragione di tale circostanza, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare in appello; il giudice ha deciso sommariamente sulla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando i motivi di gravame richiedono un esame approfondito incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne la valutazione alla sede di merito, senza formulare una decisione definitiva sul fumus.
- La sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata può essere negata quando, nelle more del giudizio, siano state adottate misure o impartite indicazioni idonee a consentire all'interessato di ripresentare l'istanza amministrativa e a contenere il pregiudizio prospettato.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può concorrere, insieme alle circostanze concrete del caso, alla valutazione negativa del periculum in mora nella fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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