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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27129 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, sostenendo che la notificazione dell'avviso di accertamento del 1998 fosse nulla. In particolare, ha dedotto la violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, affermando di avere trasferito la propria residenza da Carini a Palermo al momento della notifica e che, pertanto, l'atto non avrebbe dovuto essere notificato presso il domicilio di Carini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo è stato dichiarato innanzitutto inammissibile perché introduceva una questione nuova, non esaminata dal giudice d'appello. In ogni caso, è stato ritenuto infondato: la contribuente aveva indicato Carini come domicilio fiscale anche nella dichiarazione modello 770 del 24 settembre 2005, mentre la notifica era stata eseguita il 5 ottobre 2005. L'Agenzia era quindi legittimata a notificare l'avviso presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto, secondo la disciplina tributaria. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese di giudizio, liquidate in 10.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario. Nel caso concreto, la notificazione presso il domicilio fiscale di Carini è stata ritenuta correttamente eseguita.

  • Art. 143 c.p.c.

    Riguarda la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti; la Corte non ha ritenuto necessario applicarla, poiché il domicilio fiscale della contribuente risultava individuabile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 4

    Individua il domicilio fiscale del contribuente e rileva ai fini della validità delle notificazioni degli atti tributari.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e)

    Consente, in determinate ipotesi, l'esecuzione della notificazione presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto, anche con modalità semplificate, quando il contribuente non abbia comunicato tempestivamente la variazione.

Massime di principio

  • Per gli atti tributari assume rilievo principale il domicilio fiscale comunicato all'Amministrazione finanziaria, non necessariamente l'effettiva residenza anagrafica attuale.
  • Il contribuente ha l'onere di comunicare tempestivamente all'Ufficio ogni variazione del domicilio fiscale; in mancanza, l'Amministrazione può notificare validamente presso l'ultimo domicilio fiscale risultante dai propri dati.
  • Una variazione di residenza non comunicata all'Amministrazione finanziaria non rende automaticamente invalida la notifica eseguita presso il precedente domicilio fiscale.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non sottoposte ai giudici di merito: la contestazione deve essere formulata tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio.
  • Quando un avviso di accertamento è validamente notificato e non viene impugnato, diventa definitivo e la successiva cartella di pagamento può essere contestata solo per vizi propri o per questioni ancora proponibili, non per rimettere in discussione liberamente il merito dell'accertamento.

Testo integrale

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