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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo e, in conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo integrata la causa di inammissibilità prevista dal codice di rito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 13/06/2025. Dal testo disponibile emerge che il ricorrente deduceva un motivo ritenuto generico, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe stata censurabile perché non correttamente motivata e non sorretta da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Non sono però ricavabili con certezza, dal frammento fornito, né il fatto concreto contestato né il reato originariamente ascritto.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero non emergenti dal testo.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la formulazione di un motivo generico, non idoneo a confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali; la mera riproposizione di censure generiche sulla motivazione della sentenza non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La doglianza che non si confronta in modo analitico con la ratio decidendi della decisione impugnata integra un motivo generico e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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