Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo e, in conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo integrata la causa di inammissibilità prevista dal codice di rito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 13/06/2025. Dal testo disponibile emerge che il ricorrente deduceva un motivo ritenuto generico, lamentando che la sentenza impugnata sarebbe stata censurabile perché non correttamente motivata e non sorretta da un adeguato esame delle deduzioni difensive. Non sono però ricavabili con certezza, dal frammento fornito, né il fatto concreto contestato né il reato originariamente ascritto.
Norme richiamate
euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero non emergenti dal testo.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la formulazione di un motivo generico, non idoneo a confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali; la mera riproposizione di censure generiche sulla motivazione della sentenza non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- La doglianza che non si confronta in modo analitico con la ratio decidendi della decisione impugnata integra un motivo generico e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21544/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21546/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21548/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21552/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21553/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_penale · 11 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 21554/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →