Ordinanza n. 214/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma in entrambi i ricorsi in appello: della sentenza n. 1116 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia - Bari che aveva accolto il ricorso di primo grado in relazione a un piano di lottizzazione decaduto e alla realizzazione di un parcheggio
Esito
Favorevole al resistente (appellati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati proposti due appelli avverso la medesima sentenza del TAR Puglia - Bari, con contestuale domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della pronuncia di primo grado. Gli appellanti hanno prospettato in termini generici l'interesse pubblico alla realizzazione del parcheggio quale ragione del pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza. Dal testo non emergono ulteriori motivi di merito degli appelli né specifiche censure rivolte alla sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, essendo diretti contro la medesima sentenza. Ha respinto entrambe le istanze cautelari per difetto del periculum in mora: il pregiudizio è stato allegato in modo generico mediante il mero richiamo all'interesse pubblico alla realizzazione del parcheggio, senza dimostrare un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza. Il Collegio ha valorizzato anche il considerevole tempo trascorso dall'approvazione del piano di lottizzazione decaduto, risalente al 2007. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare in appello richiede la dimostrazione dei presupposti della tutela cautelare, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto non dimostrato.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza appellata non può essere concessa quando il periculum in mora sia dedotto in modo generico attraverso il mero richiamo all'interesse pubblico, senza l'allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio concreto, grave e irreparabile.
- Nella valutazione del periculum in mora può assumere rilievo il considerevole tempo trascorso dall'adozione o dall'approvazione dell'atto amministrativo cui si ricollega l'interesse alla sua esecuzione, poiché tale decorso temporale è incompatibile, in assenza di specifiche allegazioni, con l'urgenza cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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