Sentenza del 12/01/2021 n. 191 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stato disposto il rimborso dell'addizionale versata illegittimamente, con riconoscimento degli interessi di legge a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso. Le spese di giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della ritenuta addizionale del 10% subita sugli emolumenti variabili (bonus e stock options) per gli anni 2012 e 2013, sostenendo che i bonus non superavano il triplo della retribuzione fissa e quindi non sussisteva il presupposto per l'applicazione dell'addizionale. L'Agenzia sosteneva che la disposizione introdotta dal comma 2-bis dell'art. 33 D.L. n.78/2010 estendesse l'applicazione dell'aliquota al complesso della componente variabile anche senza il requisito del superamento del triplo. La Commissione ha ritenuto infondata l'interpretazione dell'Amministrazione: il comma 2-bis è integrativo e rinvia al comma 1 nella sua interezza, per cui il presupposto per l'applicazione dell'addizionale rimane la percezione di compensi variabili che eccedono il triplo della retribuzione fissa; una volta sussistente tale presupposto, la base imponibile diviene l'intera parte variabile eccedente quella fissa.
Norme richiamate
art. 33 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 122/2010), comma 1
riguarda l'addizionale del 10% applicata ai compensi variabili (bonus e stock options) che eccedono il triplo della retribuzione fissa
Il comma 1 stabilisce il presupposto per l'applicazione dell'addizionale: la presenza di compensi variabili che eccedono il triplo della retribuzione fissa
comma 2-bis dell'art. 33 introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 111/2011)
per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione
La Commissione interpreta il comma 2-bis come norma integrativa che modifica la base imponibile (rendendo imponibile l'intera componente variabile eccedente la parte fissa) ma non come abolizione del presupposto previsto dal comma 1 (il superamento del triplo della retribuzione fissa)
art. 132, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamate in relazione al contenuto motivazionale della sentenza (limiti e forma della motivazione giudiziale)
art. 53 Cost. e art. 3 Cost.
Richiamati nella motivazione a titolo di considerazioni sulla capacità contributiva e sulla parità di trattamento, a supporto della interpretazione restrittiva della norma fiscale
Massime di principio
- L'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 si applica solo se sussiste il presupposto oggettivo previsto dal comma 1: la componente variabile deve eccedere il triplo della retribuzione fissa.
- Se il presupposto del comma 1 è soddisfatto, il comma 2-bis amplia la base imponibile: l'aliquota può essere applicata sull'intera componente variabile eccedente la parte fissa (non solo sulla frazione che supera il triplo).
- In caso di applicazione errata dell'addizionale (cioè se il requisito del triplo non è verificato), il contribuente ha diritto al rimborso con interessi a decorrere dalla domanda di rimborso.
- La formulazione normativa non è considerata un'abrogazione del comma originario ma un'integrazione; in contenziosi simili conviene argomentare sia sul testo letterale che sulla ratio legis (evitare impatti su capacità contributiva e parità di trattamento).
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando la norma è suscettibile di interpretazioni non univoche; ciò va valutato caso per caso ma costituisce motivo utile per chiedere compensazione delle spese.
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