Cassazione Penale, Sentenza n. 39411/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Liotta ha chiesto la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio nell'ambito di un'indagine per l'asserito esercizio abusivo dell'attività di osteopata. Il Pubblico Ministero ha espresso parere negativo e il GIP di Agrigento ha rigettato l'istanza. Il difensore ha impugnato l'ordinanza deducendo la violazione dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (sostentendo che la richiesta di restituzione debba essere decisa dal pubblico ministero e che il ricorso diretto al GIP provochi nullità funzionale) e la carenza di motivazione del provvedimento, con contestazioni sulla mancata valutazione della non pertinenzialità dei beni sequestrati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, competente a decidere sull'istanza di restituzione. La decisione si fonda sul principio per cui, nella fase delle indagini preliminari, la restituzione delle cose sequestrate è di competenza del pubblico ministero (art. 263, comma 4), mentre il giudice interviene solo in sede di opposizione al decreto del pubblico ministero (art. 263, comma 5); l'atto del GIP, adottato direttamente sull'istanza in fase di indagini preliminari, è affetto da nullità per incompetenza funzionale e pertanto va annullato e gli atti restituiti al pubblico ministero per la decisione.
Norme richiamate
Il comma 4 attribuisce al pubblico ministero la competenza a decidere, con decreto motivato, sulla restituzione delle cose sequestrate durante le indagini preliminari; il comma 5 consente opposizione al "giudice che procede" contro tale decreto, sicché il giudice (GIP) interviene solo in sede di opposizione e non quale primo giudice della richiesta presentata nella stessa fase.
Richiamato come disciplina del rito camerale cui il giudice deve attenersi nel decidere l'opposizione al decreto del pubblico ministero; implicitamente conferma la diversa funzione del giudice rispetto al pubblico ministero nella materia della restituzione.
art. 348 (menzionato nel capo d'imputazione)
Norma cui si riferisce il reato contestato (nell'atto è indicato come titolo dell'indagine), rilevante solo per il contesto investigativo e per valutare la pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto al reato.
Massime di principio
- Durante le indagini preliminari la richiesta di restituzione delle cose sequestrate deve essere presentata al pubblico ministero, che decide con decreto motivato; il giudice interviene solo in sede di opposizione al decreto.
- Se l'interessato adisce direttamente il GIP nella stessa fase delle indagini, il provvedimento che il GIP emette è affetto da nullità per incompetenza funzionale e può essere annullato, con trasmissione degli atti al pubblico ministero.
- Il difensore deve proporre l'istanza di restituzione al pubblico ministero e, se questa viene respinta, esercitare l'opposizione al GIP ai sensi dell'art. 263 comma 5; la presentazione diretta al GIP espone a vizi procedurali.
- Nelle istanze di restituzione è importante documentare la non pertinenzialità dei beni rispetto al reato (evidenze, argomentazioni sulla natura degli oggetti) perché il pubblico ministero decida con decreto motivato e per costruire eventuale opposizione al giudice.
- In caso di violazione della procedura (domanda presentata al giudice anziché al PM), il rimedio è l'annullamento del provvedimento del GIP e la rimessione della decisione al pubblico ministero; il ricorso può quindi avere successo anche quando la censura è di incompetenza funzionale procedurale.
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