Cassazione Penale, Sentenza n. 21869/2025 del 10/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 660 c.p. (molestie/disturbo delle persone), lamentando che la Corte d'appello non abbia verificato l'intervenuta prescrizione del reato. Secondo la difesa il fatto accertato il 23/11/2017 avrebbe termine di prescrizione quinquennale maturato il 23/11/2022, mentre la sentenza di appello è del 13/06/2024. Si deduce quindi inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129 c.p.p. e 157 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il motivo ma infondato: il reato, essendo contestato come condotta reiterata, va valutato con riferimento all'ultimo atto molesto e, per incertezza delle date, si è applicato il principio favore rei fissando il dies a quo non oltre il 1/1/2018. Tenendo conto delle interruzioni processuali (decreto di citazione 14/01/2019 e sentenza di primo grado 07/04/2022) e dell'applicazione della sospensione prevista dalla legge n.103/2017 (cd. legge Orlando) per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, il termine massimo di prescrizione (5 anni) risultava prorogato di 1 anno e 6 mesi: la prescrizione non era quindi maturata alla data della sentenza di appello (13/06/2024). Inoltre la sospensione prevista per il giudizio di cassazione ha ulteriormente impedito lo spirare del termine. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Fattispecie delittuosa contestata (molestie o disturbo delle persone); la Corte ha valutato che può assumere forma continuata e che, in tal caso, il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto.
Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di declarare cause di non punibilità; la Corte ha precisato che il giudizio di cassazione può verificare la prescrizione purché il ricorso non sia manifestamente inammissibile.
Norma sulla durata della prescrizione: utilizzata per calcolare il termine massimo di prescrizione (quinquennale per la contravvenzione in esame).
Norma sulle cause di interruzione della prescrizione: considerate le interruzioni processuali (citazione a giudizio, sentenza) che hanno prolungato il termine.
comma secondo e comma 3-ter
Qui è stato decisivo l'effetto di sospensione del corso della prescrizione introdotto dalla legge n.103/2017 (applicabile ai reati commessi 3/8/2017-31/12/2019), che ha aggiunto un periodo di sospensione (1 anno e 6 mesi) anche per il giudizio di appello e per il giudizio di cassazione ai sensi del comma 3-ter, n.2.
Introduzione della disciplina sospensiva (cd. legge Orlando) applicata ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019; ritenuta favorevole e pertanto applicabile al caso concreto.
Richiamata come successiva abrogazione parziale della disciplina, ma la Corte ha ritenuto applicabile la versione più favorevole (legge 103/2017) per il periodo di commissione del reato.
Richiamata nel quadro normativo delle successive modifiche alla disciplina della sospensione della prescrizione.
Norma che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per reati disciplinati come contravvenzioni reiterate, se emerge che la condotta è continuativa la prescrizione decorre dall'ultimo atto antigiuridico (dies a quo = data dell'ultimo comportamento).
- In caso di incertezza sulla data esatta di commissione, si applica il principio del favor rei: il dies a quo non può essere fissato oltre la data più favorevole all'imputato risultante dagli elementi oggettivi.
- Le cause di interruzione del processo (es. decreto di citazione a giudizio, sentenza di primo grado) sospendono o interrompono il corso della prescrizione e vanno conteggiate nel calcolo del termine finale.
- La disciplina di sospensione introdotta dalla legge n.103/2017 (cd. legge Orlando) per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 può essere applicata quando risulti più favorevole, comportando l'aggiunta del periodo di sospensione (anche per appello e cassazione) al termine ordinario di prescrizione.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile per dedurre l'estinzione del reato per prescrizione anche se la questione non è stata sollevata in appello, purché il motivo non sia manifestamente infondato; tuttavia la Corte di cassazione può dichiarare la prescrizione solo se il rapporto di impugnazione è valido.
- Nella determinazione della maturazione della prescrizione, occorre sempre verificare tutte le cause di sospensione e interruzione (legislative e processuali) e calcolare con precisione il dies a quo e i periodi aggiuntivi prima di concludere per l'estinzione del reato.
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