Cassazione Penale, Ordinanza n. 03323/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto. Con il primo motivo ha dedotto la prescrizione del reato, sostenendo che il tempo utile fosse decorso; la Corte ha invece rilevato che il fatto era stato commesso il 1 settembre 2016 e che, essendo stata riconosciuta la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., il termine di prescrizione risultava prorogato, con maturazione prevista al 1 settembre 2026. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione sulla responsabilità, ma le censure sono state ritenute meri dissensi sul fatto e una riproposizione di doglianze già disattese in appello, prive della necessaria specificità in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché il termine non era ancora maturato alla data della decisione per effetto della recidiva reiterata e del relativo aumento del termine. Ha inoltre escluso la deducibilità del secondo motivo, in quanto diretto a contestare valutazioni di fatto e già affrontate dal giudice di merito con motivazione ritenuta congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva reiterata è stata valorizzata ai fini del calcolo del termine di prescrizione, comportando un aumento della pena massima rilevante per la determinazione del tempo necessario a prescrivere.
È stato applicato l'aumento del termine prescrizionale previsto dalla norma dopo il computo derivante dalla recidiva reiterata, con conseguente differimento della maturazione della prescrizione.
È il titolo di reato per cui la condanna era stata confermata nei gradi di merito.
Massime di principio
- La prescrizione deve essere verificata tenendo conto delle circostanze che incidono sul termine, compresa la recidiva reiterata quando rilevante ai fini del computo.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; censure apparenti o generiche non superano il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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