Cassazione Penale, Ordinanza n. 14340/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la sentenza di appello che confermava la condanna per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità personali (art. 495 c.p.).
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 495 c.p. I motivi di ricorso erano due: con il primo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili/dedotti in modo non consentito, perché il primo si risolveva in una diversa lettura del giudizio di tenuità già compiuto in modo logico dalla Corte territoriale, mentre il secondo reiterava censure già proposte in appello e disattese con motivazione congrua, senza confrontarsi con le ragioni poste a base del diniego, in particolare la personalità allarmante dell'imputato e l'impossibilità di formulare un giudizio positivo.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne contesta utilmente la sussistenza, ma solo profili di non punibilità e trattamento sanzionatorio.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché la motivazione della Corte territoriale sul punto è stata ritenuta logica e immune dai vizi dedotti; la censura era solo una richiesta di diversa valutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto limitandosi a prospettare una diversa valutazione del merito, quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso contro il diniego della sostituzione della pena è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di censure già disattese in appello e non si confronti specificamente con le ragioni decisive della decisione impugnata.
- La deduzione di vizi motivazionali in cassazione richiede un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la mancata considerazione delle argomentazioni decisive del giudice di merito comporta l'inammissibilità del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue quale effetto accessorio della pronuncia.
- Il giudizio di tenuità del fatto e la valutazione sulla sostituibilità della pena appartengono al merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o della manifesta illogicità della motivazione.
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