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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33123/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello aveva rideterminato, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p., la pena già inflitta all’imputato in quattro anni, cinque mesi e venticinque giorni di reclusione ed euro 4.200 di multa. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e un vizio riconducibile all’art. 606, lett. e), c.p.p., sostenendo la mancata verifica, da parte della Corte d’appello, della corretta qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che il provvedimento impugnato era stato pronunciato a norma dell’art. 599-bis c.p.p., dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e che il ricorso non deduceva vizi relativi alla formazione della volontà dell’imputato di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto al contenuto dell’accordo o all’illegalità della pena applicata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha affermato che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi concernenti la formazione della volontà di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero, la difformità della decisione dal concordato o l’illegalità della pena. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi motivazionali sulla determinazione della pena non tradottisi nell’applicazione di una sanzione illegale. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili profili di colpa nell’inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione entro limiti specifici e non consente di riproporre doglianze sui motivi oggetto di rinuncia, salvo le ipotesi tassative indicate dalla Corte.

  • art. 605 c.p.p.

    Richiamato quale fondamento processuale della rideterminazione della pena da parte della Corte d’appello.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il vizio dedotto dal ricorrente, relativo alla motivazione e alla mancata verifica della qualificazione giuridica, è stato ritenuto inammissibile nel giudizio instaurato contro una sentenza di concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di concordato in appello al di fuori delle ipotesi ammissibili.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non costituisce motivo ammissibile di ricorso contro la sentenza di concordato in appello, secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    La Corte individua nel 3 agosto 2017 la data di entrata in vigore della disciplina che limita l’ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di concordato in appello.

Massime di principio

  • Contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto al contenuto del concordato oppure all’illegalità della pena applicata.
  • Nel concordato in appello sono inammissibili i motivi relativi a questioni oggetto di rinuncia, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della motivazione concernenti la determinazione della pena, quando tali vizi non abbiano comportato l’applicazione di una pena illegale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non ricorrano profili di colpa nell’inammissibilità, anche al versamento della somma determinata dalla Corte in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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