Cassazione Penale, Ordinanza n. 10246/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il giudizio si arresta senza esame nel merito della doglianza sulle cause di non punibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello le parti avevano concordato, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accoglimento del motivo relativo alla riduzione della pena e l'applicazione della pena di otto anni di reclusione. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo estraneo all'accordo raggiunto in appello, poiché volto a prospettare la mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, in presenza di concordato in appello con rinuncia agli altri motivi, la cognizione del giudice di legittimità resta preclusa su questioni non devolute, anche se rilevabili d'ufficio, salvo che si denunci l'illegalità della pena, la difformità della decisione rispetto all'accordo o vizi della formazione del consenso.
Norme richiamate
"La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti... fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi"
Il concordato in appello comporta rinuncia agli altri motivi e delimita l'oggetto della cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati, con effetto preclusivo per successive doglianze estranee all'accordo.
Le cause di non punibilità ex art. 129 non devono essere esaminate nel ricorso per cassazione quando la questione sia stata abbandonata in funzione del concordato in appello, salvo il caso di illegittimità della pena o di altri vizi non coperti dalla rinuncia.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei casi in cui le doglianze siano precluse dal contenuto dell'accordo in appello e determina la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale che impedisce di devolvere in cassazione questioni non comprese nell'accordo.
- Il sindacato di legittimità contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo nei limiti della verifica della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero e della corrispondenza tra accordo e decisione, nonché per dedurre l'illegalità della pena.
- Non è proponibile in cassazione, dopo la rinuncia ai motivi in appello, una censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. se tale profilo non è trasfuso in un vizio della sanzione o in una difformità rispetto all'accordo.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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