Cassazione Civile, Ordinanza n. 16011/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
Nel giudizio di merito il Tribunale aveva accolto l’appello della compagnia assicurativa, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della società convenuta perché il veicolo danneggiato risultava assicurato con diversa compagnia; aveva quindi rimesso la causa al primo giudice e condannato la parte avversa al pagamento delle spese di primo e secondo grado. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e, in termini di error in procedendo, sostenendo che il giudice non poteva liquidare le spese del primo grado in favore della compagnia assicurativa, poiché quest’ultima era rimasta contumace in quel giudizio e quindi non aveva svolto attività processuale né sopportato spese rimborsabili. La resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza e l’inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità. Ha quindi accolto il motivo di ricorso, affermando che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa nel precedente grado, perché il fondamento dell’art. 91 c.p.c. è il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività processuale svolta. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva posto a carico della ricorrente le spese del primo grado in favore della compagnia assicurativa, statuizione che non avrebbe potuto essere emessa in favore della contumace. Ha inoltre condannato la resistente alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per l’atteggiamento processuale fondato su eccezioni ritenute manifestamente infondate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come vizio del motivo di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato dedotto anche un error in procedendo
La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente svolto attività processuale e sostenuto spese da rifondere; non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso
Richiamato dal ricorrente come norma sulla regolazione delle spese
L’eccezione di improcedibilità per mancato deposito della copia notificata della sentenza è stata ritenuta infondata
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo tale rito
La cassazione è stata disposta senza rinvio perché la statuizione sulle spese non poteva essere adottata
È stata disposta una condanna ulteriore per comportamento processuale ritenuto abusivo o manifestamente infondato
Massime di principio
- La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. presuppone un’effettiva attività processuale della parte vittoriosa e non può essere riconosciuta in favore della parte rimasta contumace, poiché in tal caso manca una spesa da rimborsare.
- Quando il vizio denunciato riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese e la domanda relativa a quella statuizione non avrebbe potuto essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3 c.p.c.
- Le eccezioni di improcedibilità o inammissibilità del ricorso devono confrontarsi con il reale contenuto degli atti prodotti e con la concreta decisività del preteso vizio; eccezioni fondate su presupposti fattuali errati o manifestamente infondati possono essere respinte e valutate ai fini delle spese o della responsabilità aggravata.
- La parte che insiste in eccezioni processuali manifestamente infondate, nonostante il sostanziale riconoscimento dell’errore della sentenza impugnata, può essere esposta a una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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