Sentenza n. 448/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1009/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1009/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutiva)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1009/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 17 luglio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 21 febbraio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell’esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi dedotto la perdurante mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva e passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, l’esecuzione sostitutiva dovrà essere compiuta entro i successivi novanta giorni dal commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo, in caso di persistente inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l’esistenza di una sentenza passata in giudicato, la sua notificazione ai fini dell’esecuzione e la persistente inadempienza dell’amministrazione obbligata.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto in adempimento parziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione qualora questa non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
- La perdurante inadempienza dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza giustifica la condanna alle spese processuali secondo il principio di soccombenza.
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