Cassazione Penale, Ordinanza n. 31615/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su motivi non consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Ha applicato la declaratoria "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena concordata nei confronti di due imputati per reati in materia di stupefacenti, in aumento rispetto a precedenti pene già inflitte con altra sentenza. Uno dei ricorrenti ha dedotto genericità e carenza di motivazione; l'altro ha dedotto inosservanza dell'art. 129 c.p.p. e motivazione insufficiente e illogica. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure non rientrano tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza di patteggiamento, limitati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. alle questioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento che ha definito il giudizio con applicazione della pena concordata.
Richiamato da uno dei ricorrenti come parametro asseritamente violato; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo non è consentito nel perimetro dell'impugnazione ammessa.
Indica i soli motivi di ricorso per cassazione consentiti avverso la sentenza di patteggiamento; le doglianze sulla motivazione e sull'art. 129 c.p.p. ne restano fuori.
È la fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con efficacia dal 3 agosto 2017.
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili in cassazione solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
- Le doglianze sulla sufficienza o illogicità della motivazione, così come quelle fondate sull'art. 129 c.p.p., non sono deducibili in cassazione contro il patteggiamento se non si ricondicono a uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto con motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31547/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →