Sentenza del 15/06/2020 n. 403 - Comm. Trib. Prov. Torino
L'erede subentrante rientra nel grado dell'erede che rinuncia con tassazione ex art. 2 comma 48 D.L. 262/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione dell’eredità devoluta per rappresentazione dopo la rinuncia della sorella del defunto e la successiva rinuncia del primo subentrante. Si discute se il rappresentante debba essere tassato in base al proprio rapporto di parentela con il de cuius, applicando l’art. 2, comma 48, lettera a-bis, del D.L. 262/2006 (altri parenti fino al quarto grado: aliquota del 6% senza franchigia), oppure se subentri nel grado dell’ascendente che aveva rinunciato.
La decisione
Secondo il contenuto riportato, l’erede che subentra per rappresentazione conserva il grado dell’ascendente rinunciante e non va assoggettato all’imposta prevista per gli altri parenti fino al quarto grado. La conclusione si fonda sulle norme civilistiche sulla rappresentazione e sull’assenza di una disposizione che ne escluda gli effetti in materia fiscale. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, l’identità delle parti, l’esito formale del ricorso, il giudice, le spese o eventuali altre statuizioni.
Norme richiamate
Art. 2, comma 48, lettera a-bis, D.L. 262/2006
La disposizione prevede, per gli altri parenti fino al quarto grado, l’aliquota del 6% senza franchigia. In base alla decisione descritta, tale regime non si applica al rappresentante quando questi subentra nel grado dell’ascendente rinunciante.
L'art. 467 c.c. stabilisce che sotto il profilo civilistico la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel grado del loro ascendente nei casi in cui questi non accetti l'eredità.
Il rappresentante prende il posto dell’ascendente che non accetta l’eredità, subentrando nel suo grado; tale status rileva anche ai fini fiscali, in assenza di una norma che disponga diversamente.
Gli artt. 468 e 469 c.c. stabiliscono che la rappresentazione opera anche nella linea collaterale a favore dei discendenti, dei fratelli e delle sorelle del defunto.
La rappresentazione può operare nella linea collaterale a favore dei discendenti di fratelli e sorelle del defunto; anche in questa ipotesi il rappresentante subentra nella posizione dell’ascendente rappresentato.
Massime di principio
- Quando ricorrono i presupposti della rappresentazione, il subentrante assume il grado dell’ascendente che non ha accettato l’eredità. La tassazione successoria va quindi determinata considerando tale grado, non trattando automaticamente il rappresentante come un parente collocato in un grado diverso.
- Gli effetti dello status familiare stabilito dalle norme civilistiche rilevano anche nei rapporti fiscali, salvo che una norma tributaria preveda espressamente una disciplina diversa.
- Nelle successioni in linea collaterale, occorre verificare se ricorrano i presupposti della rappresentazione prima di applicare l’aliquota prevista per gli altri parenti.
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