Ordinanza n. 248/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di cinque anni, disposto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989, con divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione. Le censure riguardavano, per quanto emerge dall’ordinanza, l’erronea o inattendibile identificazione del destinatario, la natura asseritamente passiva della sua condotta, il difetto di motivazione in ordine alla sua pericolosità e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, anche in ragione dell’applicazione della durata massima quinquennale. È stata inoltre contestata la puntuale delimitazione delle manifestazioni e dei luoghi cui il divieto si riferiva. Il ricorrente non avrebbe precedenti specifici, risultando a suo carico soltanto un deferimento, non seguito da condanna, per minacce e molestie e due ritiri della patente per guida in stato di ebbrezza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti del DASPO, ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris e non dimostrato il danno grave e irreparabile. In particolare, l’identificazione è stata ritenuta prima facie scrupolosa e fondata su indizi non efficacemente contestati; i verbali non sono stati ritenuti compatibili né con una condotta meramente passiva né con il difetto di motivazione sulla pericolosità, poiché il ricorrente, con il volto coperto, avrebbe impugnato una cintura e lanciato un tavolino, partecipando a un’azione di gruppo violenta, volontaria e premeditata. È stata ritenuta chiara anche la delimitazione delle manifestazioni e dei luoghi limitrofi. Il danno cautelare è stato escluso perché la limitazione della libertà di circolazione è specifica sotto il profilo temporale e spaziale. Tuttavia, il Collegio ha ravvisato punti di debolezza nella scelta della durata massima di cinque anni, non adeguatamente motivata in presenza dell’assenza di precedenti specifici. Ha quindi ordinato la rinnovazione del procedimento, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, limitatamente alla valutazione della durata del divieto, da rivalutare oppure da motivare più adeguatamente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989
divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
La misura di divieto di accesso è stata ritenuta, in via cautelare, sorretta da un’identificazione prima facie attendibile e da elementi indicativi della partecipazione del destinatario a un’azione di gruppo violenta, volontaria e premeditata.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, unitamente alla normativa europea in materia di dati personali, dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità del destinatario del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, un DASPO può essere ritenuto assistito da fumus boni iuris quando l’identificazione del destinatario risulti prima facie scrupolosa e fondata su indizi specifici, non efficacemente contestati.
- La partecipazione a un’azione di gruppo violenta può essere desunta, in via cautelare, da condotte concrete quali il volto coperto, l’impugnazione di oggetti atti all’offesa e il lancio di arredi, anche quando l’interessato deduca una condotta meramente passiva.
- La durata massima del DASPO richiede una motivazione adeguata e specifica sulla proporzionalità e adeguatezza della misura, soprattutto quando il destinatario sia privo di precedenti specifici o di condanne pertinenti.
- La mancata sospensione cautelare del DASPO non impedisce al giudice di ordinare la rinnovazione del procedimento limitatamente alla durata della misura, quando gli elementi giustificano il divieto ma non rendono adeguatamente motivata la sua applicazione nella misura massima.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il DASPO incida sulla libertà di circolazione in modo circoscritto e puntuale, sia quanto agli spazi interessati sia quanto agli eventi e al periodo di efficacia.
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