Ordinanza n. 2856/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2025, comunicato in data 1° aprile 2026; - del verbale della seduta del 29 gennaio 2026 di valutazione della prova scritta di parte ricorrente e, per quanto di ragione e ove occorrer possa, degli altri verbali, atti e attività rese dalla Commissione per gli esami di Avvocato e/o la Corte di Appello di Milano nella parte in cui questa ha valutato l’elaborato di parte ricorrente, formulando un giudizio inferiore alla soglia minima di 18 punti/30 richiesta ai fini dell’ammissione all’orale; - ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell’elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato dalla Corte d’Appello di Roma; - ove occorra, del verbale n. 2 del 5.12.2025 con cui la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia ha emanato i criteri generali di valutazione; - di ogni altro atto presupposto o conseguenziale; e per la conseguente condanna alla riammissione alla procedura e alla rivalutazione degli elaborati da parte di diversa Commissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, fondato sulla valutazione insufficiente della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione forense, il verbale di valutazione della prova scritta e gli ulteriori atti della Commissione esaminatrice e della Commissione centrale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato, per quanto emerge dall’ordinanza, la valutazione dell’elaborato, cui era stato attribuito un punteggio inferiore alla soglia minima di 18 punti su 30, chiedendo la riammissione alla procedura e la rivalutazione da parte di una diversa Commissione. Il TAR ha esaminato la domanda nella fase cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il necessario fumus boni iuris, osservando che la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione esaminatrice, espressa mediante voto numerico, non evidenziava macroscopici errori logici o formali suscettibili di positivo apprezzamento nella fase cautelare. La domanda di sospensione degli atti di non ammissione non è stata quindi accolta. Per la peculiarità della vicenda, le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione della valutazione tecnico-discrezionale di una commissione esaminatrice richiede la prospettazione di elementi idonei a evidenziare, almeno in sede di sommaria delibazione, macroscopici errori logici o formali.
- Il voto numerico attribuito da una commissione esaminatrice non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esito concorsuale quando non emergano, a un esame tipico della fase cautelare, errori logici o formali macroscopici.
- La mancata dimostrazione del fumus boni iuris è sufficiente a fondare il rigetto dell’istanza cautelare, senza necessità di ulteriore valutazione favorevole degli altri presupposti della tutela cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1112/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1116/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1085/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1086/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1087/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1088/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →