Cassazione Penale, Ordinanza n. 33283/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito nei limiti in cui era già stata resa dalla Corte di appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa in giudizio abbreviato, aveva escluso una delle aggravanti contestate e rideterminato la pena, confermando per il resto la condanna. I motivi dedotti erano due: 1) mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; 2) violazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo non era consentito perché la relativa questione non risultava devoluta con l'atto di appello; il secondo è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo se arbitraria o sorretta da motivazione manifestamente illogica, evenienza qui non ravvisata.
Norme richiamate
Riferito come aggravante esclusa dal giudice di primo grado; nel giudizio di legittimità non è oggetto di specifica decisione di merito nella presente ordinanza.
Riferito come aggravante esclusa dalla Corte di appello con conseguente rideterminazione della pena.
L'attenuante non era stata devoluta con l'atto di appello e quindi non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione.
La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo arbitrio o motivazione manifestamente illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state ritualmente devolute con l'appello, salvo i casi espressamente consentiti dall'ordinamento.
- La valutazione sulla concessione di un'attenuante non può essere oggetto di censura in cassazione quando la relativa questione non sia stata proposta nei gradi di merito.
- La determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su motivi non consentiti o non devoluti, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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