Cassazione Civile, Ordinanza n. 19104/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dato atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso, debitamente accettata dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché vi era adesione alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice nei confronti del Ministero della giustizia per il pagamento di canoni di locazione relativi ad apparecchiature di intercettazione telefonica e radiolocalizzazione utilizzate in vari uffici di procura nell’ambito di procedimenti penali. La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo. La curatela della società, medio tempore dichiarata fallita, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma la sentenza non ne riporta il contenuto perché il giudizio si è estinto per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ove intervenuta, conduce all’estinzione del giudizio.
In caso di adesione alla rinuncia non va pronunciata la regolazione delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio.
- Quando la controparte aderisce alla rinuncia, la Corte non deve provvedere sulle spese processuali.
- Se il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, resta assorbito l’esame dei motivi di ricorso e della correttezza nel merito della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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