Cassazione Penale, Sentenza n. 36254/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Panepinto chiedeva il riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di due sentenze irrevocabili: i reati di rapina aggravata, tentato omicidio, omicidio e delitti connessi alle armi (sentenza 11/04/2012, irrevocabile 10/07/2013) e il reato di associazione di tipo mafioso per partecipazione al clan Mazzarella (sentenza 05/05/2015, irrevocabile 10/06/2016). Il ricorrente sosteneva che, al momento dell'adesione al sodalizio mafioso, aveva già programmato — seppure nelle linee essenziali — i reati finalizzati al procacciamento di armi e che l'omicidio di Montanino rientrava nel medesimo disegno criminoso e nel programma associativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva escluso la continuazione tra l'associazione mafiosa e i reati di omicidio e di armi, ritenendo assenti elementi di fatto che dimostrassero che, al momento dell'adesione al sodalizio, Panepinto avesse già programmato i singoli reati per i quali chiedeva il riconoscimento della continuazione. La Corte ha sottolineato che la mera appartenenza al sodalizio, la partecipazione a fatti compiuti dall'associazione o il fatto che il clan fosse dedito al traffico d'armi non sono sufficienti a provare che il singolo evento (sottrazione di pistole e omicidio) fosse stato pianificato come parte di un disegno unitario già alla data di adesione. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
La Corte ha ritenuto che i reati di omicidio e di armi non siano stati aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 416-bis e che l'aggravazione/connessione non possa essere automaticamente riconosciuta senza prova che i reati fossero programmati al momento dell'adesione al sodalizio.
Cass. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430
a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio
Principio interpretativo secondo cui la continuazione fra reato associativo e reati fine sussiste solo se emerge che i reati fine erano già programmati — anche in termini generici — al momento dell'adesione al sodalizio, per evitare un automatismo nel riconoscimento della continuazione per tutti i reati commessi in ambito associativo.
Massime di principio
- La continuazione tra associazione mafiosa e reati 'fine' richiede la prova che i reati siano stati programmati, anche se genericamente, già al momento dell'adesione al sodalizio; la semplice commissione successiva di reati in ambito associativo non è sufficiente.
- La dedizione dell'associazione a determinati traffici (es. armi) non prova automaticamente che singoli fatti commessi dal partecipante fossero finalizzati a procurare risorse per l'associazione; serve un nesso probatorio specifico tra il fatto e il programma associativo.
- L'elevata caratura criminale o il ruolo assunto da un membro in seguito alla commissione di un reato non consentono di dedurre automaticamente che quel reato fosse parte del progetto iniziale di adesione.
- Il giudice dell'esecuzione e la Cassazione evitano riconoscimenti automatici della continuazione per non estendere indebitamente i benefici sanzionatori: onere probatorio a carico di chi chiede il riconoscimento.
- Nelle impugnazioni occorre contestare specificamente le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. che non risultava la programmazione al momento dell'adesione); argomentazioni generiche sul ruolo o sulle finalità associative risultano spesso insufficienti.
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