Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5927 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di Lire 2.970.000, versate dalla società a titolo di imposta proporzionale di registro sull’emissione, deliberata il 16 aprile 1984, di un prestito obbligazionario di Lire 300.000.000. Dopo aver pagato l’importo richiesto dall’Ufficio e aver presentato istanza di rimborso il 28 giugno 1986, la società contestò il silenzio-rifiuto. L’Agenzia, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciò la violazione dell’art. 79, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 131/1986: secondo l’Ufficio, la disciplina transitoria più favorevole non consentiva il rimborso perché l’avviso di liquidazione non era stato impugnato e il rapporto tributario era già definitivo; non bastavano né la pendenza del termine di decadenza dell’Amministrazione né la presentazione della sola istanza di rimborso.

La decisione

La Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria di secondo grado aveva confermato l’accoglimento, e la Commissione tributaria centrale di Torino, con sentenza n. 764/2011, aveva respinto il ricorso dell’Ufficio. La Cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che l’avviso di liquidazione, autonomamente impugnabile entro 60 giorni, non era stato tempestivamente contestato: il rapporto era quindi divenuto definitivo e la successiva istanza di rimborso, anche se presentata prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 131/1986 e nel termine triennale, non poteva riaprirlo. La disciplina transitoria si applicava ai rapporti ancora pendenti al 1° luglio 1986, non a quelli già definiti. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79, comma 1

    La norma transitoria invocata dalla contribuente ha inteso solo regolare l'applicazione della nuova normativa ai rapporti pregressi, i quali però dovevano essere ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore, atteso che la ratio del più volte citato art. 79 non è certo quella di riaprire indiscriminatamente i termini già decorsi e di coinvolgere i rapporti già definiti.

    Il regime transitorio di rimborso riguarda i rapporti tributari ancora pendenti alla data di entrata in vigore del testo unico; non consente di riaprire un rapporto già divenuto definitivo per mancata impugnazione dell’atto impositivo.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16

    L'avviso di liquidazione - atto autonomamente impugnabile D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 16 nel termine di 60 giorni dalla notificazione - non era stato tempestivamente impugnato e, quindi, il rapporto tributario era divenuto definitivo in conformità ai principi generali che regolano l'ordinamento tributario.

    L’avviso di liquidazione deve essere impugnato tempestivamente; se non lo è, il rapporto tributario si consolida e non può essere contestato successivamente tramite una mera domanda di rimborso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 75

    Nessun effetto può, dunque, attribuirsi alla presentazione della domanda di rimborso, ancorchè rispettosa del termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 75 decorrente dal giorno del pagamento, atteso che tale ultima disposizione "si limita ad individuare un termine per fissare l'esaurimento del rapporto, ove quest'ultimo non sia già definito in base ad altre norme".

    Il termine triennale per chiedere il rimborso non riapre un rapporto già definito da un atto impositivo non impugnato; opera soltanto quando il rapporto non si sia già esaurito in base ad altre disposizioni.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Il motivo di ricorso deve conseguente essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e, potendosi decidere la controversia nel merito, ex art. 384 c.p.c., il ricorso introduttivo della contribuente va respinto.

    Quando la causa è matura per la decisione, la Cassazione può, dopo aver cassato la sentenza impugnata, decidere direttamente il merito.

  • Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, art. 11

    Del resto, il contrasto della normativa nazionale all'epoca vigente con la disciplina di cui alla direttiva comunitaria 69/335 (l'art. 11 della direttiva CEE n. 335 del 17 luglio 1969, che vietava di sottoporre ad imposizione prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili (vedi Cass. Sez. U., n. 5731/1996), comportava che l'imposta di registro pagata a seguito dell'avviso di liquidazione non fosse dovuta già alla data di registrazione della delibera di emissione del prestito.

    La Corte riconosce che, in base alla direttiva, l’imposta non era dovuta sull’emissione di prestiti obbligazionari; tuttavia, tale circostanza non rende recuperabile l’imposta quando l’avviso di liquidazione non è stato tempestivamente impugnato e il rapporto è divenuto definitivo.

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione autonomamente impugnabile deve essere contestato nei termini previsti. La mancata impugnazione consolida il rapporto tributario e impedisce di rimetterlo in discussione mediante una successiva istanza di rimborso.
  • La tempestività della domanda di rimborso rispetto al termine previsto per richiederla non è sufficiente se, prima della domanda, il rapporto fiscale è già divenuto definitivo per effetto della mancata impugnazione dell’atto impositivo.
  • Una disciplina transitoria più favorevole può applicarsi ai rapporti anteriori soltanto se questi sono ancora pendenti alla data indicata dalla legge; non riapre automaticamente rapporti già definiti.
  • L’eventuale incompatibilità dell’imposta con una norma sovranazionale non elimina, di per sé, gli effetti processuali della mancata impugnazione dell’atto che l’ha liquidata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.