Cassazione Civile, Ordinanza n. 33858/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato un atto di recupero di un credito d'imposta fruito da un operatore economico attivo nella costruzione navale. La CTR aveva ritenuto che il credito d'imposta previsto dalla normativa nazionale per l'incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate fosse spettante, perché nel regolamento (CE) n. 2204/2002 non si rinvenivano disposizioni incompatibili o ostative per l'attività di costruzioni navali. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 2, commi 539-548, L. n. 244/2007, dell'art. 37-bis del D.L. n. 248/2007, dell'art. 87 del Trattato CE e degli artt. 11 e 117 Cost., sostenendo che il beneficio fosse subordinato al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento europeo richiamato dalla norma interna e, per il settore navalmeccanico, anche della disciplina specifica di settore; quindi la CTR avrebbe dovuto verificare in concreto la sussistenza di tali condizioni, anziché limitarsi a escludere in astratto l'incompatibilità del regolamento con l'attività svolta dal contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti esposti. Ha chiarito che il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, pur previsto dalla legge nazionale, è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (CE) n. 2204/2002; per il settore della costruzione navale, inoltre, rilevava la disciplina specifica sugli aiuti di Stato alla costruzione navale, la quale rinviava proprio alle regole del regolamento 2204/2002 per gli aiuti all'occupazione. Ne consegue che la CTR ha errato nel ritenere sufficiente l'assenza, nel regolamento 2204/2002, di una previsione espressa di esclusione dell'attività di costruzioni navali: avrebbe invece dovuto accertare se, nel caso concreto, fossero state rispettate le condizioni e i limiti previsti dalla disciplina europea richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, commi 539-548, L. n. 244/2007
commi 539-547; credito d'imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010
la norma riconosce un credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione nelle aree indicate, ma lo subordina espressamente al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (CE) n. 2204/2002.
come modificato dall'allegato alla L. 28 febbraio 2008, n. 31
interviene sul comma 539 della L. n. 244/2007 e ribadisce il richiamo al regolamento europeo sugli aiuti di Stato all'occupazione.
art. 87 Trattato CE
paragrafo 3, lettere a) e c)
costituisce il parametro eurounitario per la compatibilità degli aiuti di Stato cui la disciplina nazionale si raccorda.
art. 88 Trattato CE
la disciplina regolamentare richiamata dalla Corte si colloca nel quadro dell'esenzione dall'obbligo di notificazione preventiva.
art. 11 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale di conformità del diritto interno al diritto UE.
art. 117 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale di conformità del diritto interno al diritto UE.
Regolamento (CE) n. 2204/2002
art. 1, commi 1 e 2; artt. 3 ss.
si applica agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione in tutti i settori, ma non si applica agli aiuti ai settori dell'industria carboniera o della costruzione navale; per questi settori la compatibilità segue una disciplina specifica e, per gli aiuti all'occupazione nei cantieri navali, le condizioni e i limiti del regolamento valgono tramite rinvio della disciplina settoriale.
Regolamento 2003/C317/06
la disciplina specifica per gli aiuti alla costruzione navale prevede che gli aiuti all'occupazione nei cantieri navali siano compatibili solo se conformi alle norme del regolamento (CE) n. 2204/2002.
Regolamento 2011/C 364/06
richiamato dalla Corte solo per spiegare la durata temporale della disciplina settoriale fino al 31 dicembre 2011 e la successiva estensione delle regole orizzontali.
Massime di principio
- Quando una norma interna riconosce un beneficio fiscale "nel rispetto" delle condizioni e dei limiti di un regolamento europeo, il giudice deve verificare in concreto la ricorrenza di tali condizioni e non può fermarsi alla sola assenza di un'espressa esclusione del settore interessato.
- Se per un settore economico esiste una disciplina eurounitaria speciale sugli aiuti di Stato, il rinvio operato dalla normativa nazionale a un regolamento generale va letto in coordinamento con la disciplina settoriale applicabile nel periodo considerato.
- In materia di agevolazioni fiscali collegate ad aiuti di Stato, il diritto al beneficio non deriva automaticamente dall'appartenenza formale all'area territoriale o alla tipologia di assunzioni previste, ma richiede il rispetto dell'intero complesso di presupposti sostanziali e comunitari richiamati dalla legge.
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