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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30960/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Napoli che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha recepito l'accordo di patteggiamento con il pubblico ministero per un reato fallimentare. Con l'unico motivo ha dedotto che la sentenza non avrebbe indicato i "passaggi intermedi del calcolo" della pena, lamentando quindi un difetto di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che il ricorso era proposto al di fuori dei casi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la doglianza non riguardava la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sulla mancata esplicitazione dei passaggi del calcolo della pena non rientrasse tra i motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi di difetto di volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.

    Reato oggetto dell'accordo di patteggiamento e della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che contestino profili estranei a tali ipotesi tipizzate.
  • La doglianza relativa alla mancata esplicitazione analitica dei passaggi del calcolo della pena non integra, di per sé, un motivo deducibile avverso il patteggiamento se non si traduce in una denuncia di illegalità della pena o in uno degli altri vizi tassativamente previsti.
  • L'inammissibilità del ricorso proposto fuori dai limiti legali può essere dichiarata senza formalità di procedura, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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