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Parere

Parere n. 1234/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS-contro il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 18703 del 23 novembre 2017, di ripetizione di somme corrisposte ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, art. 16, comma 4.

Giustizia amministrativa202401072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di ripetizione di somme corrisposte durante l'aspettativa per infermità, ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.P.R. n. 51/2009.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, già assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, è stata assente per malattia dal 19 luglio 2009 al 28 ottobre 2010, percependo il trattamento economico intero in attesa della pronuncia sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio. Dopo essere stata dichiarata idonea al servizio di istituto e collocata in congedo per limiti di età, le infermità non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio. L'Amministrazione ha quindi disposto il recupero della metà delle somme corrisposte per il periodo dal tredicesimo al quindicesimo mese di aspettativa, pari a euro 3.753,08 lordi. La ricorrente ha sostenuto che avrebbe dovuto applicarsi l'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007, corrispondente all'art. 16, comma 3, d.P.R. n. 51/2009, secondo cui non si procede alla ripetizione se la pronuncia sulla causa di servizio interviene oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa. Il Ministero ha sostenuto che tale disciplina riguarda esclusivamente il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, mentre alla ricorrente, dichiarata idonea al servizio di istituto, si applica l'art. 16, comma 4, d.P.R. n. 51/2009, che prevede la ripetibilità delle somme senza un analogo termine decadenziale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. La non ripetibilità oltre il ventiquattresimo mese prevista dall'art. 16, comma 3, d.P.R. n. 51/2009 opera soltanto per il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Poiché la ricorrente è stata dichiarata idonea al servizio di istituto, tale disposizione non è applicabile. Trova invece applicazione il comma 4 dello stesso articolo, che prevede, in caso di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese e di tutte quelle corrisposte oltre il diciottesimo mese. Il recupero relativo al periodo dal 19 luglio al 28 ottobre 2010 è pertanto legittimo. La Sezione ha inoltre richiamato il carattere doveroso del recupero delle somme indebitamente erogate ai sensi dell'art. 2033 c.c.; né l'affidamento del percettore né il decorso del tempo impediscono l'esercizio del diritto-dovere di ripetizione, purché siano osservate modalità non eccessivamente onerose.

Osservazioni

Applicabilità dell'art. 16, comma 3, d.P.R. n. 51/2009

La disciplina che esclude la ripetizione delle somme quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese è riferita al solo personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Non può essere estesa alla ricorrente, dichiarata idonea al servizio di istituto.

Applicazione dell'art. 16, comma 4, d.P.R. n. 51/2009

Il comma 4, applicabile al personale collocato in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio, non prevede un termine decadenziale oltre il quale le somme non siano ripetibili. La metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese è ripetibile in caso di mancato riconoscimento della dipendenza.

Dovere di recupero delle somme indebitamente corrisposte

Il recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione costituisce esercizio doveroso del diritto patrimoniale previsto dall'art. 2033 c.c. e non è impedito, di regola, né dall'affidamento del percettore né dal decorso del tempo, dovendosi soltanto rispettare modalità non eccessivamente onerose.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007

    Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data di collocamento in aspettativa.

    La disposizione opera esclusivamente per il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale.

  • art. 16, comma 3, d.P.R. n. 51/2009

    Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data di collocamento in aspettativa.

    La previsione di non ripetibilità oltre il ventiquattresimo mese non è applicabile al personale dichiarato idoneo al servizio di istituto.

  • art. 16, comma 4, d.P.R. n. 51/2009

    Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

    La norma costituisce la disciplina applicabile alla ricorrente e consente il recupero della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese, senza prevedere il termine decadenziale di ventiquattro mesi stabilito dal comma 3.

  • art. 2033 cod. civ.

    Il recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione costituisce esercizio di un diritto soggettivo patrimoniale doveroso e non rinunziabile.

  • art. 68, comma 3, d.P.R. n. 3/1957

    È richiamato dall'art. 16, comma 4, d.P.R. n. 51/2009, nel quadro dei limiti applicabili al trattamento economico durante l'aspettativa per infermità.

  • art. 70 d.P.R. n. 3/1957

    È richiamato dall'art. 16, comma 4, d.P.R. n. 51/2009, nel quadro dei limiti applicabili al trattamento economico durante l'aspettativa per infermità.

Massime di principio

  • La previsione che esclude la ripetizione delle somme quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese è norma speciale e non è applicabile al di fuori della categoria espressamente individuata del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale.
  • Quando il dipendente collocato in aspettativa per infermità sia dichiarato idoneo al servizio di istituto e la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non venga riconosciuta, trova applicazione l'art. 16, comma 4, d.P.R. n. 51/2009, con ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese e di tutte quelle corrisposte oltre il diciottesimo mese.
  • Il recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione costituisce, ai sensi dell'art. 2033 c.c., esercizio doveroso di un diritto patrimoniale e non richiede una specifica valutazione dell'interesse pubblico alla ripetizione.
  • Né il legittimo affidamento del percettore né il mero decorso del tempo impediscono, in via generale, il recupero di somme erroneamente corrisposte, purché l'amministrazione adotti modalità di recupero non eccessivamente onerose per il destinatario.

Ripetizione di somme corrisposte durante l'aspettativa per infermità

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una già assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. L'impugnazione concerne il recupero della metà delle somme percepite durante il periodo di aspettativa per infermità eccedente i dodici mesi, dopo il mancato riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

Fatti rilevanti

La ricorrente è stata assente per malattia dal 19 luglio 2009 al 28 ottobre 2010, per complessivi 467 giorni, percependo il trattamento economico intero in attesa della pronuncia sulla causa di servizio. Con verbale della Commissione medica ospedaliera del 28 ottobre 2010 è stata dichiarata "idonea al servizio di Istituto"; dal 1° novembre 2010 è stata collocata in congedo per limiti di età.

Con decreto del 26 maggio 2014, comunicato il 28 maggio 2014, le patologie non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio. L'Amministrazione ha quindi disposto il recupero di euro 3.753,08 lordi, corrispondenti alla metà delle somme corrisposte dal 19 luglio al 28 ottobre 2010, periodo compreso tra il tredicesimo e il quindicesimo mese di aspettativa.

Censure della ricorrente

La ricorrente ha invocato l'art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007, nonché la corrispondente disciplina dell'art. 16, comma 3, d.P.R. n. 51/2009. Secondo la prospettazione, tra l'inizio dell'aspettativa e la comunicazione del diniego della causa di servizio erano trascorsi cinquantanove mesi, quindi un periodo superiore al termine di ventiquattro mesi previsto dalla norma, con conseguente irripetibilità delle somme.

Disciplina applicabile

La Sezione ha distinto tra il comma 3 e il comma 4 dell'art. 16 d.P.R. n. 51/2009. Il comma 3 stabilisce che non si procede alla ripetizione se la pronuncia interviene oltre il ventiquattresimo mese, ma si riferisce testualmente al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale.

La ricorrente, invece, è stata dichiarata idonea al servizio di istituto. Tale circostanza impedisce l'applicazione analogica o estensiva del comma 3 e rende applicabile il comma 4, che disciplina il trattamento economico del personale in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio.

Il comma 4 prevede che, in caso di mancato riconoscimento della dipendenza, siano ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese. La disposizione non contempla un termine decadenziale analogo a quello del comma 3.

Valutazioni sul recupero

Poiché il tredicesimo mese di aspettativa è maturato il 19 luglio 2010, il recupero relativo al periodo dal 19 luglio al 28 ottobre 2010 rientra esattamente nella previsione del comma 4. L'Amministrazione ha pertanto agito legittimamente e non avrebbe potuto omettere il recupero sulla base del termine di ventiquattro mesi, non applicabile alla fattispecie.

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione è doveroso e costituisce esercizio del diritto soggettivo patrimoniale previsto dall'art. 2033 c.c. Né l'affidamento del percettore né il decorso del tempo ostano, in via generale, alla ripetizione; l'amministrazione deve tuttavia adottare modalità non eccessivamente onerose per il destinatario.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003, dell'art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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