Cassazione Penale, Sentenza n. 26457/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ricorre avverso la conferma di condanna per bancarotta preferenziale e bancarotta semplice patrimoniale. Tre motivi: (1) vizi di motivazione sul reato di bancarotta semplice, contestando che la Corte avrebbe affermato apoditticamente che l'imputato ha aggravato il dissesto astendendosi dal chiedere il fallimento senza considerare i risultati della sua gestione e l'abbattimento dei costi; critica l'uso di incrementi di alcune voci passive senza valutare la situazione economico-finanziaria complessiva e i piani di risanamento. (2) Erronea applicazione della legge penale e insufficiente valutazione dell'elemento soggettivo (colpa grave): secondo il ricorrente la colpa non può essere presunta dal mero proseguimento dell'attività per due anni e andava valutata la colpa in concreto e le iniziative adottate per fronteggiare il dissesto. (3) Vizi di motivazione sulla bancarotta preferenziale: contesta che il credito fatturato a una società riconducibile all'imputato fosse equiparabile a crediti di lavoro dipendente e quindi privilegiato; sostiene che, se vi fosse stato pagamento preferenziale, ciò sarebbe avvenuto senza violare la par condicio creditorum; inoltre deduce che non erano provati altri crediti privilegiati e che egli non aveva percepito emolumenti per 12 mensilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi, nel loro complesso, generici e non sufficienti a contrastare la motivazione della Corte d'appello, che aveva accertato come dal 2011 il dissesto fosse conclamato e irreversibile e che il protrarsi dell'attività per due anni avesse aggravato il passivo (in particolare il debito erariale), integrando la colpa grave. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Cassazione ha richiamato la decisione di primo grado (non specificamente impugnata) secondo cui non risultava deliberato alcun emolumento per l'imputato se non il rimborso spese; le fatture emesse a una società riconducibile all'imputato erano ritenute per inesistenti consulenze e utilizzate per mascherare pagamenti non dovuti, ciò escludendo il privilegio del credito; il curatore aveva inoltre riferito l'esistenza di altri crediti privilegiati, idonei a configurare la bancarotta preferenziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fallimentare
L'aggravamento del dissesto punito dalla norma richiede il deterioramento della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa per colpa grave o per omissione consapevole nella richiesta di fallimento; non è sufficiente l'aumento di alcune poste passive né il mero ritardo nella domanda di fallimento.
Prevede la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; qui applicato per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 5, Sent. n. 27634/2019; Sez. 5, Sent. n. 18108/2018)
Ribadiscono che l'integrazione della colpa grave per bancarotta semplice non può fondarsi su meri aumenti di poste passive o su un generico ritardo, ma richiede prova concreta di una omissione consapevole o di un peggioramento complessivo e irreversibile dello stato economico-finanziario.
Massime di principio
- Per la bancarotta semplice patrimoniale per 'aggravamento del dissesto' è necessario dimostrare un peggioramento della situazione economico-finanziaria complessiva dovuto a colpa grave o a omissione consapevole nella richiesta di fallimento; aumenti limitati di singole poste passive non sono sufficienti di per sé.
- La colpa grave non va presunta automaticamente dal proseguimento dell'attività aziendale: tuttavia la prosecuzione dell'attività che determini un rilevante e prevedibile aggravamento del passivo (in particolare debiti erariali) può costituire elemento probatorio della colpa grave se ricorre la consapevolezza dell'imprenditore/gestore.
- Sui crediti 'privilegiati' in caso di bancarotta preferenziale occorre verificare la natura effettiva del credito e la regolarità della deliberazione di emolumenti; pagamenti mascherati a società riconducibili all'amministratore per prestazioni inesistenti non godono di privilegio e segnalano consapevolezza dell'illecito.
- La Corte d'appello e la Cassazione possono richiamare e ritenere provate parti della motivazione di primo grado non specificamente impugnate: i motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione altrimenti sono considerati generici e inammissibili.
- Nelle impugnazioni penali è fondamentale contestare concretamente e punto per punto le argomentazioni probatorie: censure generiche sulla motivazione o sulla attendibilità del curatore fallimentare sono spesso inefficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26256/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26259/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26260/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26262/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26263/2022 del 08/07/2022
- Sentenza penale · 8 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26264/2022 del 08/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →