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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34387/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorrente contestava che la sentenza di primo grado, depositata oltre il termine assegnato, era stata notificata al difensore revocato (revoca 9/01/2020; avviso di deposito notificato al difensore di fiducia il 17/01/2020). Sosteneva che la nomina del difensore di ufficio non era intervenuta tempestivamente e che, pertanto, il termine per proporre appello avrebbe dovuto decorrere dal 27/01/2020 (data di effettiva notifica al nuovo difensore) con aggiunta dei giorni di sospensione per l'emergenza Covid-19.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la notifica personale all'imputato (20/01/2020) abbia fatto decorrere il termine di 45 giorni per proporre appello ex art. 585 c.1 lett. c) c.p.p. e che la revoca del difensore non impedisce al difensore revocato di essere ancora onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina. Inoltre la Cancelleria ha comunque provveduto a nominare un difensore d'ufficio il 17/01/2020, per cui non sussiste alcun concreto pregiudizio alla difesa né nullità insanabile. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. c), comma 2 lett. c), comma 3

    Il termine di 45 giorni per proporre appello decorre dalla notifica dell'avviso di deposito; la notificazione personale all'imputato fa decorrere il termine ai sensi del comma 3

  • art. 107 cod. proc. pen.

    La revoca del mandato difensivo è assimilata alla rinuncia; tuttavia non impone automaticamente la nomina immediata di un difensore d'ufficio tale da interrompere l'efficacia del difensore revocato fino all'intervento di una nuova nomina

  • art. 108 cod. proc. pen.

    La rinuncia del difensore non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso l'eventuale termine concesso; ciò giustifica la possibilità che il difensore revocato resti onerato fino alla nomina

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Il giudice (o la cancelleria) può nominare un difensore d'ufficio; la mancata o tardiva nomina non è automaticamente fonte di nullità se non emerge concreto pregiudizio per la difesa

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Riguarda il termine assegnato per la decisione (deposito) da parte del giudice; il superamento del termine ha condotto al deposito oltre termine e alle conseguenti notifiche

  • art. 546 lett. e) e art. 585 n.2 lett. d) cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella censura di legittimità relative ai termini e alle formalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all'applicazione di tali norme

  • norme emergenza Covid (D.I. 28/10/2020 n.137 e D.I. 10/04/2021 n.44)

    art. 23 comma 8 del D.I. 137/2020; art. 1 del D.I. 44/2021

    Richiami alla disciplina sulla sospensione/ proroga dei termini processuali; tuttavia il calcolo del termine di impugnazione rimane ancorato alla data di notifica effettiva rilevante

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Richiamati precedenti (varie sezioni) che affermano che la revoca/rinuncia del difensore non produce immediata inefficacia della rappresentanza fino alla nuova nomina e che la mancata nomina di ufficio non comporta automaticamente nullità se non sussiste concreto pregiudizio

Massime di principio

  • La decorrenza del termine per proporre appello si valuta sulla base della effettiva data di notifica dell'avviso di deposito: la notifica personale all'imputato è normalmente idonea a far decorrere il termine.
  • La revoca del difensore è assimilata alla rinuncia, ma fino alla nomina di un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) il difensore revocato può rimanere onerato degli adempimenti, sicché la revoca non sospende automaticamente i termini processuali.
  • La mancata o tardiva nomina di un difensore d'ufficio da parte della cancelleria non determina automaticamente una nullità insanabile: è necessaria la prova di un concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.
  • In caso di appello l'imputato può proporre personalmente l'impugnazione; ciò riduce il rischio che la revoca del difensore determini un effetto impeditivo sull'impugnazione stessa.
  • Nel calcolo dei termini processuali va comunque tenuto conto delle eventuali sospensioni o proroghe straordinarie (es. misure Covid), ma tali sospensioni non sostituiscono la verifica preliminare della data di notifica effettiva che fa decorrere il termine.
  • Se si contesta la tempestività di un'impugnazione per motivi di notifiche e sostituzioni di difensori, è fondamentale documentare il concreto pregiudizio alla difesa (mancanza di assistenza effettiva, impossibilità materiale di proporre l'impugnazione) per ottenere l'annullamento o la rinnovazione degli atti.

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