Cassazione Penale, Sentenza n. 34387/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorrente contestava che la sentenza di primo grado, depositata oltre il termine assegnato, era stata notificata al difensore revocato (revoca 9/01/2020; avviso di deposito notificato al difensore di fiducia il 17/01/2020). Sosteneva che la nomina del difensore di ufficio non era intervenuta tempestivamente e che, pertanto, il termine per proporre appello avrebbe dovuto decorrere dal 27/01/2020 (data di effettiva notifica al nuovo difensore) con aggiunta dei giorni di sospensione per l'emergenza Covid-19.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che la notifica personale all'imputato (20/01/2020) abbia fatto decorrere il termine di 45 giorni per proporre appello ex art. 585 c.1 lett. c) c.p.p. e che la revoca del difensore non impedisce al difensore revocato di essere ancora onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina. Inoltre la Cancelleria ha comunque provveduto a nominare un difensore d'ufficio il 17/01/2020, per cui non sussiste alcun concreto pregiudizio alla difesa né nullità insanabile. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
comma 1 lett. c), comma 2 lett. c), comma 3
Il termine di 45 giorni per proporre appello decorre dalla notifica dell'avviso di deposito; la notificazione personale all'imputato fa decorrere il termine ai sensi del comma 3
La revoca del mandato difensivo è assimilata alla rinuncia; tuttavia non impone automaticamente la nomina immediata di un difensore d'ufficio tale da interrompere l'efficacia del difensore revocato fino all'intervento di una nuova nomina
La rinuncia del difensore non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso l'eventuale termine concesso; ciò giustifica la possibilità che il difensore revocato resti onerato fino alla nomina
Il giudice (o la cancelleria) può nominare un difensore d'ufficio; la mancata o tardiva nomina non è automaticamente fonte di nullità se non emerge concreto pregiudizio per la difesa
Riguarda il termine assegnato per la decisione (deposito) da parte del giudice; il superamento del termine ha condotto al deposito oltre termine e alle conseguenti notifiche
art. 546 lett. e) e art. 585 n.2 lett. d) cod. proc. pen.
Norme richiamate nella censura di legittimità relative ai termini e alle formalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative all'applicazione di tali norme
norme emergenza Covid (D.I. 28/10/2020 n.137 e D.I. 10/04/2021 n.44)
art. 23 comma 8 del D.I. 137/2020; art. 1 del D.I. 44/2021
Richiami alla disciplina sulla sospensione/ proroga dei termini processuali; tuttavia il calcolo del termine di impugnazione rimane ancorato alla data di notifica effettiva rilevante
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Richiamati precedenti (varie sezioni) che affermano che la revoca/rinuncia del difensore non produce immediata inefficacia della rappresentanza fino alla nuova nomina e che la mancata nomina di ufficio non comporta automaticamente nullità se non sussiste concreto pregiudizio
Massime di principio
- La decorrenza del termine per proporre appello si valuta sulla base della effettiva data di notifica dell'avviso di deposito: la notifica personale all'imputato è normalmente idonea a far decorrere il termine.
- La revoca del difensore è assimilata alla rinuncia, ma fino alla nomina di un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) il difensore revocato può rimanere onerato degli adempimenti, sicché la revoca non sospende automaticamente i termini processuali.
- La mancata o tardiva nomina di un difensore d'ufficio da parte della cancelleria non determina automaticamente una nullità insanabile: è necessaria la prova di un concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.
- In caso di appello l'imputato può proporre personalmente l'impugnazione; ciò riduce il rischio che la revoca del difensore determini un effetto impeditivo sull'impugnazione stessa.
- Nel calcolo dei termini processuali va comunque tenuto conto delle eventuali sospensioni o proroghe straordinarie (es. misure Covid), ma tali sospensioni non sostituiscono la verifica preliminare della data di notifica effettiva che fa decorrere il termine.
- Se si contesta la tempestività di un'impugnazione per motivi di notifiche e sostituzioni di difensori, è fondamentale documentare il concreto pregiudizio alla difesa (mancanza di assistenza effettiva, impossibilità materiale di proporre l'impugnazione) per ottenere l'annullamento o la rinnovazione degli atti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34347/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34348/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34350/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34351/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34352/2022 del 16/09/2022
- Sentenza penale · 16 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34353/2022 del 16/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →