Cassazione Penale, Ordinanza n. 25140/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per travisamento della prova, con particolare riferimento alla deposizione resa in sede di sommarie informazioni testimoniali. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse ricostruito erroneamente il quadro fattuale e valutato in modo non corretto le emergenze istruttorie, proponendo una lettura alternativa delle prove e contestando l'attendibilità dei dichiaranti e, in particolare, della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente qualificata come travisamento della prova, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e delle credibilità dei dichiaranti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che non ricorrevano i presupposti per dedurre il travisamento della prova in presenza di "doppia conforme", poiché non era stato indicato un travisamento macroscopico o univoco del materiale probatorio, ma solo una diversa lettura dei fatti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La valutazione probatoria del giudice di merito deve essere sorretta da motivazione lineare, adeguata e rispettosa delle regole di valutazione della prova.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato probatorio oggettivamente e macroscopicamente diverso da quello reale, non quando si contesti una mera diversa lettura delle prove.
- Nel caso di "doppia conforme", il travisamento della prova può essere denunciato solo se entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo errore probatorio in modo manifesto e inequivoco, tale da rendere evidente la non corrispondenza della motivazione al compendio probatorio acquisito.
- Le censure relative all'attendibilità dei dichiaranti e alla credibilità della persona offesa attengono al giudizio di fatto e non sono sindacabili in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o lacune estreme.
- Non è ammissibile trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, poiché il giudizio di legittimità non consente di sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dal giudice di appello.
Come è indicizzato
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