Ordinanza n. 1832/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari e sospensive idonee del provvedimento di respingimento/rigetto della domanda di cittadinanza italiana n. -OMISSIS- presentata il 13.12.2021 emesso dal Ministero dell'Interno il 17.04.2025 notificato in data 11.06.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le esigenze prospettate dal ricorrente potessero essere soddisfatte mediante una trattazione ravvicinata del merito. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 12 maggio 2026, senza pronunciarsi sull'annullamento del diniego o sulla fondatezza della domanda cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata per ragioni di tutela dei diritti o della dignità personale.
Atto impugnato: diniego della domanda di cittadinanza italiana presentata nel 2021
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di respingimento o rigetto della domanda di cittadinanza italiana, adottato il 17 aprile 2025 e notificato l'11 giugno 2025, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari e sospensive. Il giudice non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti né ha definito la domanda cautelare nel merito.
Norme richiamate
Norme richiamate nel provvedimento in relazione alla gestione istruttoria e alla trattazione della controversia; il testo non specifica una concreta applicazione di ciascuna disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla trattazione ravvicinata del merito, il giudice amministrativo può fissare direttamente una data prossima per l'udienza pubblica, senza adottare una misura cautelare sospensiva immediata.
- La fissazione dell'udienza di merito non definisce né la legittimità dell'atto impugnato né la fondatezza della domanda cautelare e ha natura interlocutoria.
- Il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità della parte quando ciò sia necessario per tutelarne i diritti o la dignità, ai sensi della disciplina richiamata nel provvedimento.
Come è indicizzato
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