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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7339/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata per violazione di legge e motivazione apparente e ha rinviato gli atti al Tribunale di Catanzaro (art. 324, co. 5 c.p.p.) perché verifichi, con motivazione adeguata, l'effettiva sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la polizza assicurativa n. 7665774 e le imputazioni in corso ovvero elementi che giustifichino la persistenza del sequestro cautelare.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna il diniego di dissequestro della polizza assicurativa n. 7665774 (importo €331.269,50) disposta come presunto profitto del reato. Il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il GIP ritenendo la polizza profitto del reato ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 e pertanto soggetta a confisca obbligatoria ex art. 12‑bis; inoltre aveva escluso valore probatorio a una modifica dell'imputazione non sottoscritta dal PM. La difesa ha censurato l'assenza del nesso di pertinenzialità tra la polizza e le imputazioni, osservando che le imputazioni cui si riferisce l'art. 11 riguardano altre polizze e che parte delle accuse da cui il presunto profitto deriverebbe hanno dato luogo ad assoluzione definitiva (Surace). La Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non abbia affrontato le specifiche doglianze della difesa e che la motivazione fosse apparente, non confrontandosi con la sentenza parzialmente assolutoria e con la mancanza di collegamento tra la polizza sequestrata e le imputazioni attuali.

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000, art. 11

    La polizza è stata qualificata dal giudice come possibile "provento del reato" ai sensi di questa norma; tuttavia la Corte richiede che tale qualificazione sia adeguatamente ancorata al capo di imputazione e al nesso di pertinenzialità con i reati contestati

  • D.lgs. 74/2000, art. 12‑bis

    art. 12‑bis d.lgs. 74/2000

    Richiama la previsione della confisca obbligatoria del profitto del reato: il Tribunale aveva ritenuto che ciò giustificasse il sequestro, ma la Cassazione ha precisato che la sussistenza del presupposto materiale (nesso tra bene e reato) deve essere effettivamente verificata e motivata

  • Codice di procedura penale, art. 321

    La difesa aveva invocato vizio di motivazione ai sensi di questo articolo (insussistenza o mera apparenza della motivazione); la Corte ha esaminato la rilevanza della motivazione e la sua coerenza con i fatti

  • Codice di procedura penale, art. 325, co. 1

    La Corte ricorda il limite di ammissibilità del ricorso in cassazione contro ordinanze di riesame per misure reali: è ammesso solo per violazione di legge; tuttavia errori di motivazione talmente gravi da costituire errores in iudicando/procedendo possono integrare violazione di legge

  • Codice di procedura penale, art. 606, co. 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Riferimento ai limiti del sindacato sulla motivazione in Cassazione; la Corte applica la giurisprudenza che distingue vizi logici della motivazione da vizi di legge rilevabili in cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 324, co. 5

    Norma richiamata per il rinvio al giudice di merito competente a decidere nuovamente dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata

  • Codice di procedura penale, art. 322‑bis

    Norma relativa al rito d'appello in sede di riesame per misure reali richiamata nel procedimento di merito; contestata nel merito ma non decisiva per la cassazione

Massime di principio

  • Il sequestro di beni come presunto "provento del reato" richiede un concreto e motivato nesso di pertinenzialità tra il bene e le specifiche imputazioni: non è sufficiente un richiamo generico alla norma sulla confisca obbligatoria
  • Se una misura cautelare reale è fondata su imputazioni dalle quali è intervenuta assoluzione o che riguardano fatti diversi, il giudice deve espressamente valutare l'incidenza di tali accertamenti sul fondamento del sequestro
  • Le modifiche all'imputazione vanno valutate nella loro efficacia probatoria: documenti depositati in udienza dal PM possono avere valore anche se privi di sottoscrizione, ma il giudice deve esplicitare il perché li ritiene o meno rilevanti
  • In Cassazione il sindacato è in linea di principio limitato alle violazioni di legge; tuttavia una motivazione così carente da risultare incomprensibile o del tutto evasiva può integrare un vizio rilevante di legge
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe contestare specificamente il nesso di pertinenzialità e produrre elementi (sentenze, documenti anagrafici/contrattuali, flussi finanziari) che mostrino l'assenza di collegamento tra bene e reato; il PM deve rispondere puntualmente a tali censure o il provvedimento rischia l'annullamento
  • Il giudice di merito, in caso di rinvio, dovrà fornire motivazione specifica e congrua circa l'esistenza di elementi che giustifichino la persistenza del sequestro, tenendo conto delle pronunce di assoluzione o delle modifiche dell'imputazione

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