Cassazione Penale, Ordinanza n. 09319/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di avere consapevolmente impiegato alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno e già destinatario di provvedimento di espulsione. Nel ricorso sono stati riproposti due motivi di appello, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti generici perché fondati su emergenze istruttorie asseritamente favorevoli, in particolare dichiarazioni di testimoni escussi su indicazione della difesa e documentazione relativa alla cessione dell'impresa, che però non erano state allegate al ricorso. È stata inoltre censurata la mancata considerazione dell'assenza, in concreto, di poteri gestori e della conseguente ignoranza della condizione di irregolarità del lavoratore; la Corte ha però osservato che tali rilievi si limitavano a contrapporre una diversa lettura del fatto agli argomenti ritenuti solidi dai giudici di merito sulla titolarità dell'impresa in capo all'imputato al momento dell'accesso della Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, rilevando la genericità delle doglianze e la carenza di autosufficienza per mancata allegazione degli atti richiamati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente nel riferimento alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le doglianze che si fondano su specifici atti o risultanze istruttorie devono essere autosufficienti: se tali elementi non sono allegati o puntualmente riprodotti, il motivo può essere dichiarato generico e inammissibile.
- La censura che si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella motivatamente accolta dai giudici di merito non è idonea a scalfire una decisione sorretta da argomentazioni logiche e coerenti.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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