Cassazione Penale, Sentenza n. 03933/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Ancona relativa alla confisca di prevenzione divenuta definitiva (sent. Cass. n.11351/2022). Propongono due motivi: 1) violazione dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 sostenendo che la revocazione sia ammissibile "in ogni caso" per far valere un difetto originario dei presupposti della confisca indipendentemente dall'emersione di fatti nuovi; 2) violazione di legge per omesso riconoscimento dell'originario difetto di base legale della confisca in ragione dell'irretroattività della norma che ha esteso la confisca anche ai soggetti con pericolosità generica: le acquisizioni patrimoniali contestate risalgono al periodo 2003-2008, epoca in cui la confisca era ammessa solo per pericolosità qualificata, per cui l'estensione normativa non poteva giustificare la confisca a regime retroattivo.
La decisione
La Corte di legittimità rigetta i ricorsi. Sul primo motivo la Corte afferma che, sebbene il comma 2 dell'art.28 disciplini una fattispecie autonoma rispetto al comma 1, la revocazione ai sensi del comma 2 richiede comunque l'esistenza di elementi sopravvenuti idonei a dimostrare l'assenza originaria dei presupposti della confisca; non è quindi uno strumento per rimettere in discussione questioni conosciute o deducibili prima della definitività del provvedimento. Sul secondo motivo la Corte rileva che il presunto vizio di base legale, collegato alla modifica normativa che ha esteso l'ambito soggettivo della confisca, era noto al momento dell'emissione del decreto di confisca (30/12/2019) e quindi non costituisce elemento sopravvenuto; inoltre la giurisprudenza di legittimità esclude la revocazione per contestazioni di base legale consistenti in applicazione retroattiva della misura rispetto a condotte anteriori all'entrata in vigore della norma. I ricorsi vengono pertanto rigettati e i ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28, commi 1 e 2
Il comma 1 richiede l'emersione di fatti nuovi (novum) per la revocazione; il comma 2 disciplina una fattispecie autonoma ma comunque esige elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la carenza originaria dei presupposti della confisca, evitando di trasformare la revocazione in un mezzo per sovvertire la definitività del provvedimento con questioni previamente conoscibili.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, comma 1, lett. b
Individua i criteri di pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione; la decisione richiama la distinzione tra pericolosità qualificata e generica rispetto all'ambito soggettivo della confisca di prevenzione.
Corte Cost. n. 24/2019 (richiamata in giurisprudenza)
La pronuncia ha inciso sulla valutazione della legittimità di talune fattispecie soggettive di pericolosità e viene utilizzata in precedenti giurisprudenziali relative alla sopravvenienza di elementi che giustificano la revocazione.
Cass. Sez. U. n. 3513/2021 e Cass. Sez. U. n. 43668/2022
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i rapporti tra i commi 1 e 2 dell'art.28: il comma 2 non è mera specificazione del comma 1 ma entra comunque in campo solo per sopravvenienze idonee a dimostrare la mancanza originaria dei presupposti della confisca; si esclude la possibilità di rimettere in discussione elementi conosciuti o deducibili prima del giudicato.
Cass. Sez.5, n. 18000/2024 e Cass. Sez.2, n. 27397/2023
Decisioni che precisano che la revocazione non è esperibile per eccezioni di base legale relative all'applicazione retroattiva della confisca per condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che ha esteso l'ambito soggettivo.
Massime di principio
- La revocazione prevista dall'art.28, comma 2, d.lgs. 159/2011 richiede elementi sopravvenuti: non può essere usata per sollevare questioni note o deducibili prima della definitività del provvedimento.
- Se il presunto vizio (es. difetto di base legale per mutamento normativo) era conoscibile al momento dell'adozione o del decreto di confisca, la via della revocazione non è percorribile e la questione doveva essere dedotta nei gradi di impugnazione ordinari.
- La revocazione non consente un nuovo processo sulle stesse questioni già esaminate nel procedimento di prevenzione: occorre che il "novum" sia effettivamente sopravvenuto e idoneo a incidere sull'originaria sussistenza dei presupposti della misura.
- Le eccezioni fondate su una presunta applicazione retroattiva della normativa che estende l'ambito della confisca sono generalmente inammissibili in revocazione quando riguardano condotte anteriori all'entrata in vigore della norma.
- In casi simili, la strategia difensiva corretta è sollevare in tempo utile (nei gradi ordinari di impugnazione) le censure di illegittimità o difetto di base legale, poiché la revocazione ha finalità limitate e tutela la stabilità del giudicato.
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