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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34234/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico. In primo grado era stata accolta la domanda delle società contribuenti, con esclusione dal computo sia della torre eolica sia di ulteriori voci indicate nell’avviso di accertamento, tra cui plinti di fondazione, spese tecniche di progettazione e direzione lavori, oneri concessori e di urbanizzazione e oneri finanziari. In appello la decisione regionale ha rigettato l’impugnazione dell’Ufficio, ma nella motivazione ha trattato solo l’esclusione della torre eolica. In cassazione l’Agenzia deduce un unico motivo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, denunciando omessa pronuncia sulle altre voci rilevanti ai fini della rendita catastale. L’Agenzia ha invece prestato acquiescenza all’esclusione della torre eolica dal computo, sicché su tale punto non vi era più contestazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che l’appello dell’Ufficio investiva anche le voci diverse dalla torre eolica e che la sentenza impugnata ha motivato solo sul tema dell’esclusione della torre, senza pronunciarsi sulle ulteriori componenti della rendita catastale, non essendo configurabile una motivazione implicita perché le contribuenti avevano contestato specificamente anche il quantum di tali voci. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché si pronunci sulle voci diverse dalla torre eolica e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente devolute, sicché la mancata decisione sulle altre voci della rendita integra omessa pronuncia.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. quale parametro processuale applicabile al giudizio tributario, a sostegno del vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato in cassazione per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il giudice deve pronunciarsi espressamente su tutte le domande e contestazioni devolute con l’appello; la decisione che affronti solo una parte delle questioni devolute è affetta da omessa pronuncia e va cassata.
  • Non è configurabile motivazione implicita quando l’atto di appello e le difese avversarie investano specificamente voci distinte della pretesa fiscale: il giudice deve decidere separatamente su ciascun capo contestato.
  • L’acquiescenza della parte ricorrente su un singolo punto delimita il thema decidendum, ma non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle ulteriori questioni rimaste effettivamente controverse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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