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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34499/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere in vista dell'estradizione verso gli USA per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode telematica, accesso non autorizzato a computer protetti e furto di identità aggravato. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per motivazione omessa o apparente in relazione alla esigenza cautelare del pericolo di fuga, sostenendo che la motivazione della Corte (arrivo dall'estero e assenza di radicamento) era insufficiente e non aveva considerato la trasparenza del viaggio (volo di linea da Shanghai con moglie, visto turistico di sedici giorni e prenotazione alberghiera); (ii) violazione di legge per omessa motivazione circa l'adeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, nelle procedure passive di consegna/estradizione, la valutazione delle esigenze cautelari segue criteri specifici: è necessario un giudizio prognostico basato su elementi concreti attinenti al rischio di sottrazione alla consegna. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato la facilità di spostamento internazionale del ricercato (partenza da Shanghai, arrivo con volo di linea) e l'assenza di radicamento in Italia, anche se la motivazione era succinta. Il ricorrente in realtà chiedeva un diverso apprezzamento delle stesse prove, che non integra vizio di legge ai sensi dell'art. 719 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stato disposto l'inoltro degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 714, comma 2, cod. proc. pen.

    Nelle procedure di estradizione/resa, l'applicazione delle misure coercitive deve tenere conto dell'esigenza primaria di evitare che la persona richiesta si sottragga alla consegna; quindi la valutazione del pericolo di fuga è orientata a garantire la "traditio" della persona allo Stato richiedente.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Limita i motivi di censura in Cassazione ai vizi di legge (quali motivazione apparente o omessa); la mera diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione logico-sistematica non costituiscono di per sé motivo di annullamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice del ricorso la facoltà/obbligo di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti di cancelleria relativi alle comunicazioni e formalità successive alle decisioni sui provvedimenti cautelari e di consegna; qui utilizzato per gli adempimenti connessi alla decisione sulla richiesta di estradizione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di estradizione/resa la valutazione del pericolo di fuga e della misura cautelare obbedisce a criteri specifici: è sufficiente un giudizio prognostico ancorato a elementi concreti che indichino un rischio di sottrazione alla consegna.
  • La facilità di spostamento internazionale del soggetto (viaggi recenti o capacità di movimento), l'assenza di radicamento sul territorio e la natura della richiesta di consegna sono indici rilevanti e possono giustificare la custodia in carcere.
  • Una motivazione anche sintetica è ammissibile se non manifestamente apparente o carente: il controllo della Cassazione è limitato ai vizi di legge, non a una rivalutazione complessiva delle prove.
  • Il semplice richiamo a circostanze favorevoli al ricorrente (es. visto valido, soggiorno con coniuge, prenotazione alberghiera) non è automaticamente idoneo a escludere il pericolo di fuga se il contesto generale indica rischio di sottrazione.
  • Per ottenere l'annullamento del provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario dimostrare un vizio formale o di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 719 c.p.p., non solo proporre una diversa interpretazione dei fatti.
  • In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; va valutata l'opportunità di proporre argomentazioni giuridiche specifiche e non solo contestazioni sulla valutazione dei fatti.

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