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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37729/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) con riferimento alla sola cocaina detenuta, lamentando che la valutazione sarebbe stata "contaminata" dall'ingente quantità di hashish e dalle modalità di detenzione (cocaina non frazionata, hashish pronta per la commercializzazione, possibile incarico di terzi); (2) illegittimità della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, sostenendo che la pena effettiva per il reato più grave, considerata la riduzione per il rito abbreviato, è inferiore a tre anni e quindi la pena accessoria non poteva essere applicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo limitatamente al secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il primo. Sul primo motivo, ha confermato la corretta applicazione dei principi delle Sezioni Unite: l'art. 73, comma 5, prevede un'unica figura di reato da valutare unitariamente quando vi sia simultanea detenzione di sostanze eterogenee, e la valutazione dei giudici di merito (vicinanza a fornitori, ruolo nell'organizzazione, quantitativi e percentuale di principio attivo della cocaina che ne indicano la destinazione alla vendita) è adeguata e non viziata. Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che le pene accessorie devono essere valutate sulla base della pena base concretamente stabilita per il reato più grave (eventualmente ridotta per il rito), e non sulla pena complessiva aumentata per continuazione; qui la pena base ridotta per l'abbreviato risultava 2 anni e 8 mesi (<3 anni), per cui l'interdizione dai pubblici uffici non poteva essere inflitta: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria che è stata eliminata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    art. 73, comma 1, comma 4 e comma 5

    Le Sezioni Unite hanno interpretato il comma 5 come una fattispecie unitaria applicabile al fatto considerato nel suo complesso quando vi sia simultanea detenzione di sostanze eterogenee; non è possibile isolare automaticamente la condotta relativa a un singolo tipo di stupefacente senza valutare il contesto e le modalità complessive del fatto

  • Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, conv. con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79

    riformulazione comma 5 art. 73

    Ha riformulato il comma 5 conferendo alla fattispecie carattere unitario come richiamato dalla giurisprudenza

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Sez. U, n. 51063/2018, Rv. 274076

    Chiarisce che la valutazione di lieve entità è unitaria e contestuale, pur non escludendo in astratto l'ipotesi di scindere la qualificazione se gli elementi lo consentono; occorre pesare se la presenza di altra sostanza assorbe o è compensata dagli elementi favorevoli

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024 (Amato)

    Sez. 4, n. 30040/2024, Rv. 286862

    Stabilisce che per l'applicazione delle pene accessorie, in caso di reati unificati per continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base, in concreto stabilita per il reato più grave (eventualmente ridotta per il rito), e non alla pena complessiva risultante dall'aumento per continuazione

Massime di principio

  • La valutazione della 'lieve entità' ai sensi dell'art. 73, comma 5, va compiuta unitariamente sul fatto e non isolando automaticamente ciascuna sostanza; il giudice deve considerare contesto, quantitativi, grado di purezza, modalità di frazionamento e rapporti col fornitore
  • Non è impossibile, in casi eccezionali, che una parte del fatto (una sola sostanza) venga riconosciuta di lieve entità separatamente, ma ciò richiede motivazione specifica che isoli quell'elemento senza trascurare il contesto unitario
  • Le circostanze fattuali indicative di una destinazione alla vendita (ingenti quantitativi, alta percentuale di principio attivo, sostanza già frazionata, legami con rifornitori) sono elementi decisivi per escludere la lieve entità
  • Le pene accessorie come l'interdizione dai pubblici uffici si applicano se la pena base concretamente inflitta per il reato più grave (dopo eventuali riduzioni per il rito) raggiunge la soglia prevista dalla norma; non si prende a riferimento la pena complessiva aumentata per continuazione
  • Nelle impugnazioni che deducano vizio motivazionale è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche o meramente riproduttive sono inammissibili

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