Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14534/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Il difensore della parte che aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso precedente ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., deducendo che nell'ordinanza n. 2015/2023 la Corte, pur avendo condannato la controparte al pagamento delle spese di lite, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata nel ricorso. La domanda mirava quindi a integrare il dispositivo con l'espressa previsione di distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore del difensore.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente, inserendo nel dispositivo, dopo la condanna alle spese dei gradi di appello e di legittimità, l'inciso "entrambe le fasi con distrazione in favore dell'avvocato Gianluca Fontanella". Ha inoltre ordinato l'annotazione sull'originale del provvedimento corretto. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione, ritenuto normalmente privo di soccombenza per la sua natura sostanzialmente amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È il fondamento del procedimento di correzione dell'errore materiale anche per i provvedimenti della Corte di cassazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la correzione degli errori materiali dei provvedimenti della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Quando nel provvedimento sia stata omessa la distrazione delle spese, la correzione dell'errore materiale può essere richiesta se dagli atti risulta inequivocamente la domanda di distrazione formulata dal difensore.
  • Ai fini della distrazione delle spese è sufficiente la specifica richiesta del difensore nel giudizio; non è necessaria un'espressa dichiarazione separata sull'avvenuta anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, potendo tale elemento ritenersi implicitamente incluso nella domanda di distrazione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali dinanzi alla Corte di cassazione, l'istanza proposta dal difensore in relazione alla distrazione delle spese non richiede, di regola, la notificazione anche alla parte assistita, quando il difensore agisce in forza della procura originariamente conferita nel giudizio concluso dal provvedimento da correggere.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. ha natura sostanzialmente amministrativa e, di regola, non dà luogo a una vera soccombenza, con conseguente assenza di una statuizione sulle spese.
  • rami
  • materie
  • sottomaterie
  • istituti_giuridici

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.