Cassazione Penale, Sentenza n. 8864/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, imprenditore agricolo, era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in quanto coltivava e deteneva circa 60 kg di infiorescenze di canapa sativa L., parte confezionata e parte in essiccazione. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la coltivazione era lecita ai sensi della legge n. 242/2016 (THC inferiore a 0,6%), che lo stoccaggio delle infiorescenze non è vietato e che mancavano indici di finalità illecita (assenza di contratti di destinazione non prova la commercializzazione illecita). Ha inoltre censurato la valutazione del THC e l'erronea applicazione dei limiti percentuali rilevanti e ha dedotto la buona fede e l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha confermato il principio secondo cui la coltivazione è lecita solo se finalizzata ai prodotti tassativamente indicati dall'art. 2 comma 2 della legge n. 242/2016, escludendo la commercializzazione di infiorescenze e resine e ritenendo provata la capacità drogante delle partite sequestrate (valori di THC pari a 0,45% e 0,55%). Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: la sentenza impugnata non ha motivato sull'elemento soggettivo (buona fede) sollevato dal ricorrente; tale omissione non è colmabile con la motivazione di primo grado. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia affinchè esamini il motivo aggiunto e valuti, alla luce dei principi di diritto indicati, l'esistenza o meno della buona fede e dell'elemento soggettivo.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 4
disciplina della produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti
La commercializzazione di infiorescenze e resine, anche se provenienti da coltivazioni di canapa, rientra nella disciplina penalmente rilevante di cui all'art. 73 quando non ricorra la specifica liceità prevista dalla legge 242/2016
Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - art. 2, comma 2
elenco tassativo dei prodotti leciti derivabili dalla coltivazione incentivata di canapa
La coltivazione è lecita solo se finalizzata ai prodotti tassativamente indicati; infiorescenze e resine non sono comprese fra tali prodotti e la loro cessione resta punita
Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - art. 4, commi 5 e 7
riferimenti alle soglie di THC: 0,2% per verifiche contributive ed il limite nazionale di 0,6% entro il quale è consentito derivare i prodotti di cui all'art. 2
Le soglie servono per verifiche e per escludere la responsabilità penale del coltivatore diretto nelle ipotesi previste; tuttavia, ai fini della responsabilità penale, rileva la capacità drogante effettiva accertata nelle analisi
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 26
regime delle coltivazioni consentite
La legge 242/2016 si colloca in deroga limitata al divieto generale previsto dall'art. 26, consentendo coltivazioni solo per finalità specifiche
Sezioni Unite, S.U. n. 30475/2019 (P.M./Castignani)
giurisprudenza di riferimento sulla lecicità della coltivazione e sulla esclusione delle infiorescenze dalla lista dei prodotti commerciabili
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la coltivazione incentivata è lecita solo se diretta ai prodotti indicati dalla legge 242/2016 e che infiorescenze, foglie, oli e resine restano escluse e quindi la loro cessione è illecita
Massime di principio
- La coltivazione di canapa è lecita solo se destinata ai prodotti espressamente indicati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242/2016; infiorescenze e resine non rientrano fra tali prodotti e la loro commercializzazione può integrare reato ai sensi del DPR 309/1990
- La presenza di THC inferiore a 0,6% non esclude automaticamente la rilevanza penale: occorre valutare la capacità drogante effettiva accertata dalle analisi (valori intermedi, es. tra 0,2% e 0,6%, possono sostenere la responsabilità penale se dimostrano capacità drogante)
- Le soglie indicate nella legge 242/2016 (0,2% per finalità contributive ed il limite nazionale 0,6%) hanno funzione specifica e non cancellano la necessità di valutare, caso per caso, la finalità della coltivazione e la capacità drogante dei prodotti
- Lo stoccaggio o la detenzione di infiorescenze non è di per sé prova di finalità illecita, ma possono concorrere, insieme a quantitativi, modalità di conservazione, dichiarazioni del coltivatore e altri elementi, a far ritenere la finalità commerciale illecita
- L'assenza di un contratto di destinazione non è decisiva: il giudice deve esaminare l'insieme degli indizi (quantità, confezionamento, canali di vendita ricercati, ATECO, documentazione fiscale) per inferire la finalità
- Il giudice deve valutare e motivare espressamente l'elemento soggettivo (buona fede/assenza di dolo) quando evocato: il mancato esame di tale profilo determina annullamento con rinvio in Cassazione
- In operazioni difensive, è essenziale documentare la filiera commerciale lecita (contratti, fatture, piani di vendita, certificazioni tecniche, analisi chimiche conformi) per provare la destinazione ai prodotti consentiti e la buona fede
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