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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8864/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, imprenditore agricolo, era stato condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in quanto coltivava e deteneva circa 60 kg di infiorescenze di canapa sativa L., parte confezionata e parte in essiccazione. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la coltivazione era lecita ai sensi della legge n. 242/2016 (THC inferiore a 0,6%), che lo stoccaggio delle infiorescenze non è vietato e che mancavano indici di finalità illecita (assenza di contratti di destinazione non prova la commercializzazione illecita). Ha inoltre censurato la valutazione del THC e l'erronea applicazione dei limiti percentuali rilevanti e ha dedotto la buona fede e l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha confermato il principio secondo cui la coltivazione è lecita solo se finalizzata ai prodotti tassativamente indicati dall'art. 2 comma 2 della legge n. 242/2016, escludendo la commercializzazione di infiorescenze e resine e ritenendo provata la capacità drogante delle partite sequestrate (valori di THC pari a 0,45% e 0,55%). Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: la sentenza impugnata non ha motivato sull'elemento soggettivo (buona fede) sollevato dal ricorrente; tale omissione non è colmabile con la motivazione di primo grado. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia affinchè esamini il motivo aggiunto e valuti, alla luce dei principi di diritto indicati, l'esistenza o meno della buona fede e dell'elemento soggettivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 4

    disciplina della produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti

    La commercializzazione di infiorescenze e resine, anche se provenienti da coltivazioni di canapa, rientra nella disciplina penalmente rilevante di cui all'art. 73 quando non ricorra la specifica liceità prevista dalla legge 242/2016

  • Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - art. 2, comma 2

    elenco tassativo dei prodotti leciti derivabili dalla coltivazione incentivata di canapa

    La coltivazione è lecita solo se finalizzata ai prodotti tassativamente indicati; infiorescenze e resine non sono comprese fra tali prodotti e la loro cessione resta punita

  • Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - art. 4, commi 5 e 7

    riferimenti alle soglie di THC: 0,2% per verifiche contributive ed il limite nazionale di 0,6% entro il quale è consentito derivare i prodotti di cui all'art. 2

    Le soglie servono per verifiche e per escludere la responsabilità penale del coltivatore diretto nelle ipotesi previste; tuttavia, ai fini della responsabilità penale, rileva la capacità drogante effettiva accertata nelle analisi

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 26

    regime delle coltivazioni consentite

    La legge 242/2016 si colloca in deroga limitata al divieto generale previsto dall'art. 26, consentendo coltivazioni solo per finalità specifiche

  • Sezioni Unite, S.U. n. 30475/2019 (P.M./Castignani)

    giurisprudenza di riferimento sulla lecicità della coltivazione e sulla esclusione delle infiorescenze dalla lista dei prodotti commerciabili

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la coltivazione incentivata è lecita solo se diretta ai prodotti indicati dalla legge 242/2016 e che infiorescenze, foglie, oli e resine restano escluse e quindi la loro cessione è illecita

Massime di principio

  • La coltivazione di canapa è lecita solo se destinata ai prodotti espressamente indicati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242/2016; infiorescenze e resine non rientrano fra tali prodotti e la loro commercializzazione può integrare reato ai sensi del DPR 309/1990
  • La presenza di THC inferiore a 0,6% non esclude automaticamente la rilevanza penale: occorre valutare la capacità drogante effettiva accertata dalle analisi (valori intermedi, es. tra 0,2% e 0,6%, possono sostenere la responsabilità penale se dimostrano capacità drogante)
  • Le soglie indicate nella legge 242/2016 (0,2% per finalità contributive ed il limite nazionale 0,6%) hanno funzione specifica e non cancellano la necessità di valutare, caso per caso, la finalità della coltivazione e la capacità drogante dei prodotti
  • Lo stoccaggio o la detenzione di infiorescenze non è di per sé prova di finalità illecita, ma possono concorrere, insieme a quantitativi, modalità di conservazione, dichiarazioni del coltivatore e altri elementi, a far ritenere la finalità commerciale illecita
  • L'assenza di un contratto di destinazione non è decisiva: il giudice deve esaminare l'insieme degli indizi (quantità, confezionamento, canali di vendita ricercati, ATECO, documentazione fiscale) per inferire la finalità
  • Il giudice deve valutare e motivare espressamente l'elemento soggettivo (buona fede/assenza di dolo) quando evocato: il mancato esame di tale profilo determina annullamento con rinvio in Cassazione
  • In operazioni difensive, è essenziale documentare la filiera commerciale lecita (contratti, fatture, piani di vendita, certificazioni tecniche, analisi chimiche conformi) per provare la destinazione ai prodotti consentiti e la buona fede

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