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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10152/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato aveva chiesto, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., l'applicazione della continuazione tra due furti in abitazione già giudicati con sentenze diverse e commessi il 1° settembre 2016 e il 12 novembre 2016. Il tribunale ha respinto l'istanza ritenendo insussistente la prova dell'identità del disegno criminoso: pur in presenza di omogeneità e vicinanza spazio-temporale tra i fatti, sono state valorizzate le differenze nelle modalità esecutive, soprattutto per il secondo episodio, definito estemporaneo e realizzato dopo aver sottratto un mazzo di chiavi lasciato nella porta d'ingresso, nonché le stesse dichiarazioni dell'interessato, che aveva riferito che il furto del 12 novembre 2016 era avvenuto per ragioni di ricerca dell'alcool. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta, in un unico motivo, violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta generica e meramente confutativa.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma invocata per la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente dal tipo di censura per violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, la mera omogeneità dei reati e la loro vicinanza temporale non bastano, da sole, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, occorrendo elementi ulteriori e positivi di segno convergente.
  • Il giudice dell'esecuzione può negare la continuazione valorizzando le concrete modalità esecutive dei singoli fatti quando esse risultino tra loro significativamente diverse e incompatibili con un preesistente programma unitario.
  • Le dichiarazioni rese dall'interessato circa le ragioni contingenti del singolo episodio possono costituire indice ostativo alla configurabilità della continuazione, se smentiscono l'esistenza di una pianificazione originaria comune.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione non illogica sul diniego della continuazione, si risolva in una critica generica e meramente confutativa senza specifiche censure di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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