Cassazione Civile, Ordinanza n. 32115/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a un'istanza di rimborso IRPEF per l'anno 2013. I contribuenti sostenevano che le ritenute operate dall'INPS sulla pensione dovessero essere restituite perché la pensione era già stata tassata in Francia, Stato di residenza. La CTP aveva respinto il ricorso ritenendo applicabile l'art. 18, comma 2, della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni, ma la CTR aveva riformato la decisione qualificando la prestazione come pensione di vecchiaia corrisposta in base a contributi lavorativi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 18 della Convenzione, sostenendo che le pensioni erogate in relazione alla legislazione sulla sicurezza sociale sono imponibili nello Stato di erogazione e nello Stato di residenza, con meccanismo del credito d'imposta; inoltre, nella nozione di pensioni corrisposte in base alla legislazione di sicurezza sociale rientrerebbero anche le pensioni di vecchiaia. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS per difetto di perfezionamento del rapporto processuale, poiché l'ente, pur evocato, non era litisconsorte necessario e non risultava provata la notifica del ricorso. Quanto al merito della controversia tra Agenzia e contribuenti, ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda di rimborso dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei contribuenti soccombenti.
Norme richiamate
art. 18 Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989
"le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato"
Le pensioni pagate in applicazione della legislazione di sicurezza sociale sono soggette alla potestà impositiva di entrambi gli Stati secondo i rispettivi ordinamenti, con obbligo dello Stato di residenza di evitare il doppio prelievo; la pensione di vecchiaia rientra in tale nozione.
art. 3, comma 2, Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989
"le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione"
Il significato di "sicurezza sociale" va desunto dall'ordinamento italiano, che lo intende in senso ampio, comprensivo di previdenza e assistenza.
art. 24 Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989
Impone allo Stato di residenza di predisporre strumenti per evitare in concreto la doppia imposizione.
Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria di rimborso.
art. 38 Cost.
Richiamato per fondare la nozione ampia di sicurezza sociale, comprensiva di diritti previdenziali e assistenziali collegati alla persona e alla dignità.
Massime di principio
- Ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni, la nozione di "pensioni pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale" va interpretata secondo il significato attribuito dall'ordinamento interno, quando la Convenzione non fornisca una definizione autonoma.
- Le pensioni erogate in base alla legislazione di sicurezza sociale non sono assimilabili alle pensioni corrisposte in relazione a un cessato impiego: per queste ultime può operare l'esclusiva imponibilità nello Stato di pagamento, mentre per le prime opera il diverso regime convenzionale che consente la tassazione nello Stato di erogazione.
- La pensione di vecchiaia rientra nella previdenza sociale e, se pagata in applicazione della legislazione di sicurezza sociale, è imponibile nello Stato che la eroga anche se il beneficiario risiede all'estero.
- Quando la Corte accoglie il ricorso e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando la domanda originaria.
- Il difetto di prova della notifica del ricorso a un soggetto evocato ma non litisconsorte necessario comporta l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32062/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32063/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2023 del 20/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →